Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35502/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la decisione della Corte d’appello di Baridato che aveva confermato la condanna. I primi quattro motivi contestavano l’affermazione di responsabilità e la ricostruzione degli elementi costitutivi del reato, ma la sentenza non riporta il dettaglio delle singole doglianze né identifica il reato contestato. La Corte d’appello aveva valorizzato il possesso e l’immediata disponibilità di strumenti atti allo scasso, in un contesto ritenuto significativo e senza giustificazione, reputando integrati gli elementi oggettivo e soggettivo. Il quinto motivo riguardava la pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la decisione d’appello aveva richiamato, a fondamento della valutazione, la gravità del fatto, le modalità della condotta e i plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, anche ai sensi dell’art. 707 c.p. Il ricorrente non si era confrontato puntualmente con le motivazioni d’appello e chiedeva, secondo la Cassazione, una nuova valutazione delle prove e della congruità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi quattro motivi sono stati ritenuti reiterativi, generici e privi di specificità, perché non si confrontavano con la motivazione d’appello e sollecitavano una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici e decisivi travisamenti. Anche il quinto motivo è stato ritenuto reiterativo e generico: la censura sulla pena non si confrontava con le ragioni addotte dalla Corte d’appello e mirava a una nuova valutazione di merito; quella sulle attenuanti generiche non considerava la motivazione fondata sulla gravità del fatto e sui precedenti penali. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La sentenza non specifica il reato contestato né la misura della pena.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato

    Il motivo di ricorso deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e confrontarsi con la motivazione impugnata; la genericità e la mancata correlazione determinano l’inammissibilità.

  • art. 132 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    La determinazione della pena, comprese le variazioni dovute alle circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri legali; in cassazione non è ammessa una nuova valutazione della congruità se la decisione non è arbitraria o illogica ed è sufficientemente motivata.

  • art. 133 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    I criteri dell’art. 133 c.p. orientano la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena; la scelta non è sindacabile in cassazione quando è adeguatamente motivata e immune da arbitrio o illogicità.

  • art. 707 c.p.

    dove sono state valorizzate in senso ostativo le modalità della condotta e i plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, anche ai sensi dell’art. 707 cod. pen.

    La Corte menziona l’art. 707 c.p. nel descrivere la valutazione d’appello dei precedenti penali ostativi; il testo non espone ulteriori criteri interpretativi della disposizione.

Massime di principio

  • La specificità del motivo di impugnazione richiede non soltanto che la censura sia determinata, ma anche che essa si correli alle ragioni argomentate nella decisione impugnata; sono inammissibili le doglianze generiche o meramente reiterative che non affrontano la motivazione censurata.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova o una ricostruzione alternativa dei fatti secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, se non sono individuati specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
  • La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. La censura di legittimità non può mirare a una nuova valutazione della congruità della pena quando la decisione è sufficientemente motivata e non è frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.
  • Per motivare la determinazione della pena, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento considerato e può indicare quelli ritenuti determinanti, purché la motivazione sia immune da vizi logici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.