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Sentenza

Sentenza del 30/10/2015 n. 22245 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 36/7/2010, che aveva confermato la legittimità dell’avviso di liquidazione relativo all’acquisto, nel 2001, di un immobile e alla revoca delle agevolazioni «prima casa». Ha dedotto: 1) l’erronea applicazione della proroga dei termini prevista dall’art. 11 della L. n. 289/2002; 2) l’errata qualificazione dell’immobile come abitazione di lusso e l’errato calcolo della superficie; 3) l’insufficiente motivazione della sentenza e la carenza di motivazione dell’avviso; 4) la mancata prova, da parte dell’Agenzia, del carattere di lusso dell’immobile. La CTR aveva ritenuto applicabile la proroga e, sulla base di una nota dell’Agenzia del Territorio, accertato una superficie superiore a 240 mq, reputando non decisiva la perizia di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato infondato: la proroga prevista dall’art. 11, comma 1, della L. n. 289/2002 si applica anche ai termini per rettificare, liquidare la maggiore imposta e irrogare sanzioni in caso di perdita dell’agevolazione «prima casa». Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza: il ricorrente non aveva trascritto né prodotto l’avviso di liquidazione e la perizia giurata, necessari per verificare le censure sul calcolo della superficie e sulla motivazione dell’atto. Il quarto motivo è inammissibile nella parte in cui sollecita una nuova valutazione delle prove: la CTR aveva fondato l’accertamento sulla nota tecnica dell’Agenzia del Territorio e la perizia non era stata allegata in cassazione. Confermata quindi la revoca dei benefici e l’imposizione contestata. D.S.R. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1

    Questa Corte ha già affermato, che in tema di perdita dell'agevolazione fiscale sul pagamento dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, conseguente all'omesso trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l'immobile, il termine per la rettifica, la liquidazione della maggiore imposta e l'irrogazione delle relative sanzioni è soggetto alla sospensione prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1

    La sospensione dei termini prevista dalla disposizione si applica anche alla rettifica e alla liquidazione delle maggiori imposte e all’irrogazione delle sanzioni conseguenti alla perdita dell’agevolazione prima casa.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis

    Va ribadito che per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa 1, art. 1, nota 2 bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072

    Ai fini dell’esclusione dall’agevolazione per abitazione di lusso, il limite di superficie va verificato secondo i criteri del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072.

  • D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072

    la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina

    La superficie rilevante è quella risultante dall’estensione globale indicata nell’atto di acquisto, al netto di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina; se supera 240 mq l’immobile rientra nella categoria considerata di lusso ai fini della controversia.

  • D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801

    non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51 le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa.

    I criteri di misurazione del decreto non si applicano per ampliare l’ambito delle agevolazioni fiscali in questione; per la superficie utile dell’abitazione di lusso si seguono invece i criteri del D.M. n. 1072/1969.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    Nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un atto impositivo o alle valutazioni giuridiche della CTR in ordine ad elementi evidenziati nello stesso (quali, nella fattispecie, il volume complessivo dell'immobile evidenziato dalla perizia di parte) è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, oppure la produzione della stessa perizia, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo

    Per permettere il controllo in cassazione delle censure sull’atto impositivo o sulla valutazione di documenti, il ricorso deve riprodurre i passaggi rilevanti o produrre i documenti; in difetto, la censura è inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    In riferimento ai vizi dedotti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) questa Corte non ha il potere di accesso agli atti e la mancata trascrizione o allegazione dell'atto impositivo e della perizia di parte non consentono l'esame del motivo di ricorso.

    La Corte di cassazione non può supplire alla mancata trascrizione o produzione degli atti necessari a verificare i vizi denunciati, né accedere autonomamente al fascicolo per ricostruirne il contenuto.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Invero, in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto - nella specie, neppure censurata - si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione abbia i requisiti strutturali minimi dell'argomentazione (fatto probatorio - massima di esperienza - fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione

    Il giudizio di legittimità non consente di riesaminare le prove o sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa ricostruzione dei fatti; il controllo riguarda i requisiti minimi della motivazione nei limiti delle censure ammissibili.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla perdita dell’agevolazione prima casa, la proroga dei termini dell’art. 11, comma 1, della L. n. 289/2002 può incidere sui termini per la rettifica, la liquidazione della maggiore imposta e l’irrogazione delle sanzioni.
  • Per contestare in cassazione la motivazione di un atto tributario o la valutazione di una perizia, occorre riportare nel ricorso i passaggi pertinenti o produrre il documento: la mancata autosufficienza può comportare l’inammissibilità della censura.
  • La cassazione non è un terzo grado di merito: non può rivalutare autonomamente le prove né preferire una perizia alle risultanze valorizzate dal giudice di merito.
  • Per stabilire se ricorre il requisito della superficie dell’abitazione di lusso rilevante per l’agevolazione, si applicano i criteri del D.M. n. 1072/1969, detraendo dalla superficie globale le pertinenze e gli spazi indicati dalla decisione; non si possono importare criteri di misurazione di altre discipline per ampliare un beneficio fiscale.

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