Cassazione Penale, Ordinanza n. 04368/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra due sentenze di condanna, sostenendo che i reati in materia di stupefacenti fossero avvinti da un medesimo disegno criminoso. In particolare deduceva l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la sola omogeneità delle violazioni, la prossimità temporale e la contiguità spaziale; inoltre lamentava che non fossero state valorizzate l'identità delle modalità esecutive, il concorso con altri soggetti, la medesima area territoriale di commissione e il ristretto arco temporale dei fatti. La vicenda riguardava condanne per reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in più date nel medesimo comune, e per uno di essi anche ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del giudice dell'esecuzione fosse congrua e immune da vizi logici, perché aveva escluso il medesimo disegno criminoso sulla base di elementi specifici: distanza temporale tra i fatti, concorso con soggetti diversi, modalità operative differenti, sostanze stupefacenti eterogenee, presenza di precedenti penali specifici e recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La Corte ha qualificato la censura del ricorrente come meramente confutativa e generica, incapace di dimostrare l'illogicità della decisione impugnata. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
identità del disegno criminoso
La continuazione richiede una previa rappresentazione e unitaria deliberazione di una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice relativa a reati in materia di stupefacenti oggetto delle sentenze da ricondurre o meno a continuazione.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice relativa a reati in materia di stupefacenti oggetto della seconda sentenza di condanna.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Aggravante contestata in uno dei fatti in materia di stupefacenti richiamati nella decisione.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione è necessario che, al momento della commissione del primo reato, i successivi siano già stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; non è sufficiente la mera omogeneità dei reati o la generica inclinazione a delinquere.
- La verifica del medesimo disegno criminoso richiede un apprezzamento complessivo di indicatori fattuali, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità temporale, analogia del modus operandi, unità del contesto e dei motivi, ma nessuno di questi elementi è singolarmente decisivo se gli altri dati di fatto depongono in senso contrario.
- In sede di legittimità, la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno della continuazione è insindacabile quando sia sorretta da motivazione adeguata, congrua e non manifestamente illogica.
- La pluralità di reati in materia di stupefacenti, commessi in tempi distanti, con soggetti diversi, modalità differenti e oggetto sostanzialmente eterogeneo, può legittimamente escludere l'originario disegno criminoso e far ritenere che le condotte esprimano una scelta di vita delinquenziale piuttosto che un piano unitario.
- Censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura degli indici sintomatici, senza evidenziare reali vizi logici della motivazione, sono generiche e non idonee a fondare l'annullamento in cassazione.
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