Cassazione Penale, Ordinanza n. 16869/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo proposto ex art. 35-ter ord. pen. contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza: quest'ultimo aveva dichiarato inammissibile il reclamo-istanza relativo al periodo di detenzione sofferto nelle case circondariali di Palermo Pagliarelli, Tolmezzo e L'Aquila e lo aveva rigettato per il periodo trascorso nella casa circondariale di Milano Opera. Il detenuto deduce vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza non avrebbe esaminato specifiche doglianze difensive relative a presunte condizioni detentive inumane e degradanti: carenza di acqua calda in camera, assenza di interruttori interni per l'accensione e lo spegnimento della luce, presenza dello spioncino nel bagno per i periodi di Palermo e Tolmezzo, e mancanza di una effettiva separazione tra bagno e camera nel periodo di L'Aquila.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che l'impugnazione non si confronta con la motivazione del Tribunale di sorveglianza sulla concreta individuazione delle condizioni di vita del detenuto negli istituti penitenziari, ma si limita a reiterare in modo assertivo le medesime deduzioni difensive, mirando in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma posta a fondamento del reclamo per detenzione in condizioni contrarie al senso di umanità; nel caso, il ricorso è ritenuto inammissibile perché non si confronta con la motivazione del giudice di merito
richiamato per descrivere il regime detentivo speciale cui il detenuto era sottoposto, con permanenza in cella singola e limitazioni nelle attività comuni
base implicita della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate o deduzioni assertive.
- Non è consentito in cassazione ottenere una nuova valutazione del merito delle condizioni detentive accertate dal giudice di sorveglianza, essendo il controllo di legittimità limitato alla correttezza logico-giuridica della motivazione.
- Nel procedimento ex art. 35-ter ord. pen., ai fini della valutazione del pregiudizio detentivo, assumono rilievo le concrete condizioni della cella e dei servizi accessori, ma la censura deve investire in modo puntuale l'iter argomentativo del provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dal codice di rito, inclusa la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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