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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1251/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del capitale sociale e compendi aziendali della Greenlight S.r.l.s., lamentando: (1) errata attribuzione della gestione di fatto della società all'indagato Cappellaccio Agostino nonostante la ricorrente fosse la legale rappresentante formale; censura sulla valutazione degli indizi (perquisizione con ritrovamento di documentazione fiscale, dichiarazioni del consulente aziendale, intercettazioni e messaggistica) ritenuti non gravidi, precisi e concordanti; (2) mancato accertamento della sproporzione tra redditi/proventi della ricorrente e valore dei beni/contratti acquisiti (sequestro per sproporzione).

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia adeguatamente motivato un complesso di elementi indiziari (documentazione fiscale rinvenuta presso l'abitazione dell'indagato insieme a documentazione di altre società ritenute riconducibili allo stesso, dichiarazioni del consulente aziendale che collegavano la gestione effettiva al Cappellaccio, coincidenze nella titolarità dei dipendenti e nelle note informative, collegamenti contrattuali con società 'schermo' riconducibili all'indagato, rilevanza temporale degli atti) tali da sostenere il fumus delicti e l'ipotesi di interposizione fittizia. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui la terza interessata (chi rivendica titolarità formale) può provare la concreta titolarità dei beni ma non ha legittimazione a contestare in cassazione i presupposti di applicazione della misura di prevenzione (pericolosità, sproporzione, provenienza), riservati all'indagato; pertanto le doglianze della difesa, in gran parte riformulazione di fatti e rivalutazione delle prove, sono risultate inammissibili. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Reato contestato in capo all'indagato; usato come elemento del quadro criminoso complessivo che giustifica il sequestro preventivo dei beni ritenuti strumentali o frutto dell'attività delittuosa

  • art. 629 cod. pen.

    Reato contestato (estorsione); inserito nel quadro indiziario a supporto della misura cautelare personale e reale

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per collegamenti con associazione mafiosa; utilizzata per qualificare la gravità degli elementi indiziari e il contesto di infiltrazione nel mercato rionale

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma relativa all'intestazione fittizia e alla confisca per sproporzione; la Corte ha applicato i principi relativi alla confisca di prevenzione quando i beni appaiono fittiziamente intestati a terzi

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione della prova; la Corte ha osservato che gli indizi non devono soddisfare i requisiti di prova piena previsti per il giudizio di merito, ma devono essere gravi, precisi e concordanti ai fini cautelari

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disposizioni sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il sequestro è stato disposto ai sensi del comma 2 in relazione all'art. 240-bis

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite procedurale usato per enunciare i motivi del ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    Norme che consentono il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti per motivi procedurali

  • art. 325, comma 1 cod. proc. pen.

    Limita i vizi deducibili in cassazione contro i provvedimenti cautelari reali alla violazione di legge; la Corte ha richiamato tale vincolo per respingere doglianze di fatto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che autorizza la condanna alle spese e alla somma alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 48761 del 14/11/2023 (Morelli)

    Principio richiamato secondo cui la terza interessata può provare solo l'effettiva titolarità dei beni fittiziamente intestati ma non può contestare in cassazione i presupposti della misura di prevenzione (pericolosità, sproporzione, provenienza)

Massime di principio

  • In procedimenti di sequestro preventivo per confisca in relazione a intestazione fittizia, la parte terza che dichiara la titolarità formale può soltanto provare l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni; non è legittimata a contestare in cassazione gli elementi di pericolosità o la sproporzione che giustificano la misura prevenzionale.
  • Il giudice della cautela valuta elementi indiziari complessivi e concatenati (ritrovamento di documentazione, ripetuti schemi ricorrenti tra più società, dichiarazioni di consulenti, collegamenti contrattuali con società 'schermo', intercettazioni e messaggistica) e ritiene sufficiente, ai fini del fumus, la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti; tali valutazioni di fatto non sono sindacabili in sede di legittimità se non per violazione di legge.
  • Per contrastare una misura cautelare reale fondata su indizi di interposizione, è necessario produrre prove documentali e fattuali forti e specifiche: conti bancari e flussi finanziari che dimostrino la capacità economica, atti (contratti, fatture, pagamenti) anteriori alla presunta ingerenza dell'indagato, documentazione gestionale e organizzativa che dimostri il controllo effettivo della società da parte della terza, testimonianze e registri del personale che attestino autonomo esercizio dell'attività.
  • La mera qualità formale di legale rappresentante non esclude, se sussistono altri elementi indiziari rilevanti, l'ipotesi di interposizione fittizia; dunque le difese basate esclusivamente su titoli formali o su ricostruzioni alternative dei fatti rischiano di risultare inadeguate senza prove concrete e temporali che dimostrino autonomia gestionale e patrimoniale.
  • In cassazione contro provvedimenti cautelari reali il ricorso deve essere fondato su questioni di diritto o su vizi di motivazione tali da integrare violazione di legge; la richiesta di rivalutazione del compendio probatorio è in genere inammissibile.
  • Elementi utili a favore della difesa in casi simili: documentare la provenienza lecita dei fondi usati per acquisti/affitti, dimostrare continuità gestionale e decisionale della legale rappresentante anteriore e successiva a date critiche, ottenere dichiarazioni contraddittorie dei consulenti dell'altra parte smentite da prove oggettive, e isolare temporalmente l'eventuale apporto dell'indagato (es. appalti limitati nel tempo) in modo incontrovertibile.

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