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Sentenza

Sentenza del 09/11/2016 n. 22745 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano sostenendo la violazione e falsa applicazione degli ultimi due commi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente, dopo aver omesso di rispondere al questionario inviato dall'Ufficio e di produrre in quella fase la documentazione richiesta, aveva depositato in giudizio documenti relativi alle giacenze di materie prime. La CTR li aveva utilizzati per ridurre il costo del venduto e, conseguentemente, l'imponibile accertato. L'Agenzia ha sostenuto che tale documentazione fosse inutilizzabile per intervenuta decadenza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'omessa o intempestiva risposta al questionario previsto dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 comporti la preclusione amministrativa e processuale alla successiva produzione dei dati e documenti non esibiti nella fase precontenziosa. La CTR ha quindi errato nel valorizzare la documentazione relativa alle giacenze di materie prime, già richiesta dall'Ufficio ma non fornita tempestivamente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a una diversa composizione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, commi 4 e 5

    L'omessa o intempestiva risposta al questionario determina la preclusione amministrativa e processuale all'allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa.

    Il questionario fiscale serve a instaurare un confronto preventivo tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Se il contribuente omette senza giustificazione di fornire i dati e i documenti richiesti, tali elementi non possono essere successivamente utilizzati né nella fase amministrativa né nel processo tributario.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    La disposizione consente alle parti nuove produzioni documentali nel giudizio tributario d'appello.

    La facoltà di produrre nuovi documenti in appello non consente di superare una decadenza già maturata ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973; la preclusione derivante dall'omessa risposta al questionario prevale.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria invia un questionario, il contribuente deve rispondere tempestivamente e fornire tutta la documentazione richiesta, anche per evitare successive preclusioni probatorie.
  • I documenti non prodotti senza giustificazione nella fase amministrativa possono diventare inutilizzabili nel successivo contenzioso tributario, anche se vengono depositati in primo grado o in appello.
  • La possibilità generale di produrre nuovi documenti in appello non consente di sanare la decadenza specificamente prevista dalla disciplina degli accertamenti fiscali.
  • Il termine assegnato dall'Ufficio per rispondere al questionario ha natura perentoria e non è nella disponibilità delle parti; pertanto, la mancata eccezione della controparte non elimina automaticamente la preclusione.
  • In situazioni analoghe, è opportuno rispondere al questionario entro il termine, chiedere eventualmente una proroga motivata e conservare prova dell'invio e della documentazione trasmessa.

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