Sentenza n. 11671/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka del silenzio illegittimamente serbato alle istanze di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro a favore dei lavoratori beneficiari dei rispettivi Nulla Osta al Lavoro richiesti dal potenziale datore di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka sulle istanze di rilascio dei visti di ingresso per motivi di lavoro in favore di tre lavoratori beneficiari dei nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka sulle istanze di rilascio dei visti di ingresso per motivi di lavoro relativi a tre lavoratori stranieri, per i quali il ricorrente aveva richiesto i nulla osta nominativi in qualità di potenziale datore di lavoro. Il TAR ha rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione attiva, ritenendo che la legittimazione del datore di lavoro a intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 9 e 10 l. 241/1990 non comporti anche la legittimazione a proporre in proprio il giudizio sul silenzio relativo a una posizione sostanziale riferibile ai lavoratori stranieri. L'azione è stata considerata una sostituzione processuale volta a far valere in nome proprio un diritto altrui, non consentita dall'art. 81 c.p.c. in assenza di una specifica previsione di legge.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva del potenziale datore di lavoro. Il Collegio ha distinto la legittimazione a partecipare al procedimento amministrativo, riconducibile agli artt. 9 e 10 l. 241/1990, dalla legittimazione processuale a proporre l'azione contro il silenzio. Poiché la richiesta riguardava il rilascio dei visti in favore dei lavoratori stranieri, il datore di lavoro avrebbe fatto valere in giudizio una posizione altrui; tale sostituzione processuale non era ammessa in mancanza di un'espressa previsione legislativa. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
La possibilità di partecipare al procedimento amministrativo non coincide con la legittimazione processuale a impugnare il silenzio o a far valere in giudizio la posizione sostanziale oggetto del procedimento.
casi espressamente previsti dalla legge
Nessuno può far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui, salvo i casi di sostituzione processuale espressamente previsti dalla legge; tale eccezione non ricorreva nel caso deciso.
Massime di principio
- La legittimazione a partecipare a un procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 9 e 10 l. 241/1990 non attribuisce, di per sé, la legittimazione processuale a proporre l'azione contro il silenzio quando la posizione sostanziale dedotta appartiene a un altro soggetto.
- Il potenziale datore di lavoro che abbia richiesto nulla osta nominativi per lavoratori stranieri non può proporre in nome proprio l'azione avverso il silenzio sulle istanze di rilascio dei visti destinati ai lavoratori, se con tale azione fa valere una posizione giuridica altrui.
- L'azione processuale diretta a far valere in nome proprio il diritto o l'interesse di un altro soggetto costituisce sostituzione processuale ed è inammissibile in assenza di un'espressa previsione legislativa.
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