Sentenza del 18/11/2015 n. 23594 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia n. 16/02/09, depositata il 23 febbraio 2009, che aveva respinto il suo appello e ritenuto definitivo l’accertamento sulla legittimità dell’avviso di liquidazione INVIM per il 1991, relativo alla rettifica del valore finale di due porzioni immobiliari ricevute in donazione. Sosteneva, in primo luogo, che la sentenza della CTP fosse inesistente perché il giudizio si era svolto senza l’assistenza tecnica obbligatoria e senza che il contribuente fosse invitato a nominare un difensore. Denunciava inoltre la nullità della sentenza regionale per motivazione ermetica; la nullità dell’avviso per difetto di motivazione; e l’assenza o l’insufficiente motivazione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La Cassazione ha esaminato il primo motivo nel merito e gli altri sotto il profilo della loro ammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la pronuncia della CTP resa senza l’assistenza tecnica obbligatoria era nulla, ma non inesistente, poiché proveniva da un organo dotato di potestas iudicandi; il vizio doveva quindi essere fatto valere con impugnazione tempestiva e, non essendo stato dedotto nei termini, la sentenza era passata in giudicato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. era formulato in modo generico e non consentiva di decidere la censura. Anche le censure sull’avviso di liquidazione e sulle sanzioni sono state dichiarate inammissibili: mancavano il quesito di diritto per le violazioni di legge e il momento di sintesi per il vizio di motivazione, entrambi richiesti dalla disciplina applicabile ratione temporis. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12
la nullità derivante dalla mancata fruizione per il contribuente dell'assistenza tecnica obbligatoria, non avendo la commissione invitato il contribuente a nominare un difensore trattandosi di controversia di valore superiore a quello previsto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, deve essere fatta valere dall'interessato nei limiti e nei termini dei mezzi d'impugnazione, con la conseguenza, in difetto, della formazione del giudicato.
La mancata assistenza tecnica obbligatoria, nelle controversie che superano la soglia di valore prevista, determina una nullità da far valere tempestivamente mediante impugnazione; se non viene impugnata nei termini, la decisione passa in giudicato.
E', infatti, come evidenziato, nulla e non giuridicamente inesistente la sentenza emessa in violazione del fondamentale principio del contraddittorio ( art. 101 cod. proc. civ.), in quanto la sentenza proviene pur sempre dall'organo munito della potestas iudicandi e reca una statuizione che permane efficace finchè non venga rimossa dal giudice dell'impugnazione.
La violazione del contraddittorio rende nulla la sentenza, ma non la priva di esistenza giuridica quando proviene da un giudice munito del potere di decidere. La pronuncia resta efficace fino a quando non sia rimossa in sede d’impugnazione.
L'onere della formulazione del "quesito di diritto" a conclusione di ciascun motivo del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 - 4), nonchè l'analogo onere di formulazione del "momento di sintesi" a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ("chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione"), sono prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 366 bis c.p.c., vigente "ratione temporis".
Per i ricorsi soggetti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., ciascun motivo deve concludersi con un quesito di diritto, se denuncia violazioni di legge, oppure con un momento di sintesi specifico, se denuncia vizi di motivazione. La mancanza o inadeguatezza di tali elementi comporta l’inammissibilità della censura.
Massime di principio
- Una sentenza pronunciata senza l’assistenza tecnica obbligatoria non è automaticamente inesistente: se proviene da un giudice competente a decidere, il vizio è normalmente una nullità da dedurre con i mezzi e nei termini d’impugnazione.
- La nullità della pronuncia non impedisce la formazione del giudicato: se il vizio non viene fatto valere tempestivamente, la decisione resta definitiva ed efficace.
- Nei ricorsi per cassazione soggetti all’art. 366-bis c.p.c., i motivi devono rispettare i requisiti formali allora previsti: quesito di diritto per le violazioni di legge e momento di sintesi per i vizi motivazionali. Formulazioni generiche o prive di tali requisiti possono rendere inammissibili le censure senza esame del merito.
- Prima di contestare una sentenza o un atto in sede di legittimità, occorre verificare la disciplina processuale applicabile in base alla data di pubblicazione della decisione impugnata, perché i requisiti di ammissibilità possono variare nel tempo.
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