Cassazione Penale, Sentenza n. 34678/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dopo la condanna per il delitto di cui all'art. 416bis c.p.; il ricorrente deduceva vizio di motivazione per mancata considerazione dell'assenza di "affiliazione rituale" al sodalizio mafioso, del lungo tempo trascorso dai fatti e delle sue gravi condizioni di salute (infarto del 2023 e necessità di cure), sostenendo che tali elementi escluderebbero le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le censure attengono al merito e non denunciano la violazione di norme o una manifesta illogicità della motivazione. Ha confermato che l'ordinanza impugnata ha adeguatamente valorizzato la "doppia presunzione" di cui all'art. 275 co.3 c.p.p. e le risultanze processuali che indicano il ruolo di rilievo del ricorrente (funzioni di raccordo, custodia di armi, concorso nel mantenimento di esponenti mafiosi), la persistenza di una personalità criminosa e la concretezza del rischio di fuga connesso all'approssimarsi dell'esecuzione della pena. Ha altresì ritenuto non decisiva la patologia cardiaca del ricorrente rispetto alle esigenze cautelari riconosciute. Per effetto della inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma sostanziale delittuosa (associazione mafiosa) ai fini della qualificazione del reato per cui è stata disposta la misura cautelare
art. 610 co.5 e art. 611 co.1‑bis e ss. cod. proc. pen.
richiamati in relazione alla trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti
norme procedurali che consentono la trattazione in camera di consiglio in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini
doppia presunzione relativamente alle esigenze cautelari in materia di mafia
la Corte ha ritenuto che la doppia presunzione non fosse superata dai fatti e che l'ordinanza impugnata abbia fornito adeguata motivazione per la sua permanenza
art. 274 lett. b) cod. proc. pen.
riferimento nell'ordinanza come fondamento delle esigenze cautelari
interpretata come richiamante esigenze cautelari concrete (es. pericolo di fuga o di reiterazione) collegate all'imminente esecuzione della pena
art. 273 lett. b) cod. proc. pen.
richiamato in relazione alle esigenze cautelari
utilizzato dalla Corte per collegare le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di fuga) all'approssimarsi dell'esecuzione della pena
applicato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
norma che autorizza la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o una manifesta illogicità della motivazione; non è il canale per rinnovare una diversa valutazione di merito.
- La sussistenza della "doppia presunzione" prevista per i reati associativi di tipo mafioso (art. 275 co.3 c.p.p.) non viene automaticamente meno per il solo trascorrere del tempo: occorre che emergano elementi concreti e specifici idonei a superarla.
- Il tempo trascorso dai fatti non elimina automaticamente le esigenze cautelari: la persistenza di comportamenti, funzioni di collegamento, disponibilità di armi o vincoli con esponenti apicali può essere considerata sintomatica di una continuità di pericolosità.
- La prossimità della definizione del processo e l'eventuale condanna definitiva o imminente esecuzione della pena possono aumentare il rischio di fuga e giustificare la custodia cautelare.
- Le condizioni di salute del detenuto, pur rilevanti, non prevalgono automaticamente sulle esigenze cautelari; occorre una valutazione motivata circa l'effettiva incompatibilità delle cure con la misura o l'esistenza di misure alternative adeguate.
- Per contestare con successo la motivazione di un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con gli elementi valorizzati dal giudice di merito e dimostrare errori logici o violazioni di legge specifiche.
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