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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32178/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

L'imputato, amministratore di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita il 16 gennaio 2019, era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta semplice documentale dal Tribunale e la relativa condanna era stata confermata dalla Corte d'appello. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena. Secondo la difesa, la Corte d'appello avrebbe erroneamente sommato la pena irrogata nel procedimento in corso a quella di un anno e otto mesi di reclusione applicata nel 2009 ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in altro procedimento, ritenendo così superato il limite biennale per la concessione del beneficio. Il ricorrente ha sostenuto che il reato oggetto del precedente patteggiamento si fosse estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., come formalmente dichiarato con ordinanza dal Tribunale nel 2018, e che tale estinzione impedisse di considerare la precedente pena ai fini della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, nella sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente al decorso del termine previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p. è limitata, rispetto alla possibilità di reiterare la sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. Quando, invece, il patteggiamento abbia applicato una pena detentiva, questa deve essere considerata ai fini della valutazione sulla concedibilità di un secondo beneficio ai sensi degli artt. 163 e 164, comma 4, c.p. Poiché la precedente pena detentiva era pari a un anno e otto mesi di reclusione, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione sfavorevole sulla sospensione condizionale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    L'estinzione degli effetti penali conseguente al decorso del termine previsto per la sentenza di patteggiamento non impedisce, quando sia stata applicata una pena detentiva, di considerare tale pena ai fini della valutazione sulla reiterazione della sospensione condizionale.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato quale parametro per valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena.

  • art. 164, comma 4, c.p.

    Richiamato quale parametro per la valutazione della possibilità di concedere un secondo beneficio di sospensione condizionale, tenendo conto della precedente pena detentiva applicata con patteggiamento.

  • art. 444 c.p.p.

    Individua il procedimento nel quale era stata applicata, mediante patteggiamento, la precedente pena detentiva di un anno e otto mesi.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione di una nuova sospensione condizionale della pena, l'estinzione degli effetti penali della precedente sentenza di patteggiamento per decorso del termine previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p. rileva in modo limitato: se la precedente sanzione è pecuniaria o sostitutiva, essa non impedisce la reiterazione del beneficio; se invece è stata applicata una pena detentiva, quest'ultima deve essere considerata nella valutazione prevista dagli artt. 163 e 164, comma 4, c.p.
  • L'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento non elimina, ai fini della valutazione sulla concedibilità di una seconda sospensione condizionale, gli effetti derivanti dalla precedente applicazione di una pena detentiva.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta semplicePena e commisurazioneCause di non punibilitàRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati fallimentariParte generaleProcesso penale

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