Cassazione Civile, Ordinanza n. 30836/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni derivanti da un contratto quadro di locazione a lungo termine di un veicolo. Il giudice di merito aveva accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente, ritenendo applicabile il foro del consumatore e dichiarando competente il Tribunale di Milano, con revoca del decreto ingiuntivo. La società ricorrente ha impugnato tale decisione con regolamento di competenza, deducendo violazione degli artt. 28, 42 e 43 c.p.c. e del Codice del consumo: secondo la ricorrente, il titolare della ditta individuale aveva sottoscritto il contratto come imprenditore, spendendo il nome della ditta e la partita IVA, sicché non poteva essere qualificato come consumatore; inoltre l’auto noleggiata era astrattamente idonea a un uso imprenditoriale, anche di rappresentanza, e le prove testimoniali valorizzate dal tribunale non avrebbero potuto essere utilizzate per decidere la questione di competenza. La resistente ha chiesto il rigetto, sostenendo la correttezza della qualificazione consumeristica e del foro applicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Reggio Emilia. Ha ritenuto illegittima la decisione del tribunale di merito perché la questione di competenza era stata trattata in violazione dell’art. 38, ultimo comma, c.p.c.: il giudice aveva svolto istruzione ordinaria e valorizzato prove testimoniali, mentre avrebbe dovuto decidere sulla base degli atti iniziali, salvo eventuale sommaria istruzione immediata e tempestiva. Esaminando lo stato degli atti alla prima udienza, la Corte ha poi escluso che fosse dimostrata la qualità di consumatore dell’opponente: il contratto risultava stipulato dalla ditta individuale, la partita IVA non era di per sé neutra, e gli elementi documentali prodotti non provavano che il veicolo fosse stato acquisito per esigenze estranee all’attività imprenditoriale. Il ricorso è stato quindi accolto; la sentenza impugnata è stata caducata nella parte sulla competenza e la causa è stata attratta alla competenza del Tribunale di Reggio Emilia. La Corte ha disposto la compensazione delle spese, valorizzando il fatto che l’accoglimento è avvenuto per una questione rilevata d’ufficio.
Norme richiamate
L’eccezione di incompetenza territoriale deve essere decisa, di regola, sulla base dello stato degli atti esistente alla prima udienza; l’eventuale sommaria istruzione è possibile solo se immediatamente necessaria e tempestivamente attivata, non dopo lo svolgimento dell’istruzione ordinaria.
La concessione dei termini istruttori ordinari non è compatibile con la necessità di decidere preliminarmente la competenza quando questa richieda solo una valutazione liminare sul materiale già acquisito.
Il rigetto dell’istanza di provvisoria esecuzione, nel contesto dato, non sana la successiva erronea trattazione ordinaria della questione di competenza.
La decisione sulla competenza deve essere adottata nelle forme processuali previste per la pronuncia decisoria pertinente.
È consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; il dato decisivo è la finalità concreta del contratto.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell’erronea individuazione del foro territorialmente competente.
Massime di principio
- L’eccezione di incompetenza territoriale che richieda un accertamento preliminare non può essere decisa mediante l’istruzione piena del merito: il giudice deve valutare la questione allo stato degli atti, salvo una sommaria istruzione immediata e strettamente limitata.
- Se il giudice supera la fase liminare della competenza e dispone istruzione ordinaria, la decisione sulla competenza è viziata perché fondata su un iter processuale incompatibile con l’art. 38, ultimo comma, c.p.c.
- Ai fini della qualifica di consumatore non basta che il contraente sia persona fisica: occorre verificare se il contratto sia stato concluso per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale svolta, avuto riguardo alla finalità concreta perseguita al momento della stipula.
- La spendita della partita IVA o del nome della ditta individuale non è, da sola, decisiva per escludere la qualità di consumatore, ma costituisce un elemento da valutare insieme agli altri dati documentali.
- Per escludere il foro del consumatore non è necessario che il contratto coincida con l’esercizio diretto dell’attività d’impresa; è sufficiente un nesso funzionale con l’attività professionale, ma tale nesso deve risultare provato dagli atti disponibili alla fase iniziale del giudizio.
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