Cassazione Penale, Ordinanza n. 04971/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato e danneggiamento aggravato, contestando con due motivi: primo, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la decisione di merito sarebbe stata viziata; secondo, un vizio di motivazione in relazione alla recidiva contestata, dedotto però in modo ritenuto generico e indeterminato. La parte civile ha depositato conclusioni e nota spese tardivamente rispetto al termine previsto dal rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo l'esclusione dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la non lieve consistenza economica dei beni sottratti e danneggiati, le modalità dell'azione criminosa ritenute allarmanti e insidiose, nonché i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato. Ha poi giudicato il secondo motivo generico per indeterminatezza, poiché non indicava gli elementi specifici posti a base della censura sulla recidiva, impedendo il controllo di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata esclusa la liquidazione delle spese alla parte civile per tardività del deposito delle conclusioni e della nota spese.
Norme richiamate
La causa di non punibilità può essere esclusa quando il giudice di merito motivi in ragione della non lieve offensività del fatto, della gravità delle modalità esecutive e dei precedenti penali dell'imputato.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio denunciabile è quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con le massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento; non basta una censura meramente assertiva.
art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
La Corte richiama il perimetro del controllo di legittimità sulla motivazione, escludendo che nel caso vi fosse un vizio riconducibile a tale parametro.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a base della censura; la mancanza di specificità comporta genericità e inammissibilità.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando la motivazione evidenzi una non trascurabile lesione del bene giuridico, modalità esecutive connotate da allarme o insidiosità e precedenti penali significativi dell'imputato.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione non è ammissibile se non individua un effettivo contrasto logico o argomentativo della sentenza con dati di esperienza o con altre affermazioni decisorie.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: la doglianza generica sulla recidiva, priva dell'indicazione degli elementi contestati, è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; le spese della parte civile non sono dovute se la relativa costituzione o il deposito delle conclusioni non rispettano i termini previsti.
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