Cassazione Civile, Ordinanza n. 04468/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto alla Corte d'appello il riconoscimento dell'indennizzo ex legge Pinto per la durata irragionevole di un procedimento nel quale aveva ottenuto, quale difensore antistatario, la distrazione delle spese. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda per la fase di cognizione, ritenendo che il professionista non fosse stato parte del giudizio principale, e infondata la pretesa relativa alla fase di ottemperanza, giudicata di durata non irragionevole. Nel ricorso per cassazione il professionista ha denunciato violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., degli artt. 1-bis e 3 L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo: che la domanda riguardava non il giudizio della parte assistita ma un autonomo procedimento ex art. 93 c.p.c. volto alla distrazione delle spese; che, in quel procedimento, l'avvocato agisce in proprio per un diritto autonomo; che, in base alla giurisprudenza sovranazionale e di legittimità, la fase cognitiva e quella esecutiva andavano considerate unitariamente fino all'effettivo soddisfacimento del credito; e che la durata dell'ottemperanza non poteva dirsi ragionevole. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e, comunque, infondato nella sostanza, affermando che l'istanza di distrazione è meramente accessoria e non attribuisce all'avvocato la qualità di parte del giudizio presupposto ai fini Pinto; che i principi sull'unitarietà tra cognizione ed esecuzione in materia di indennizzo Pinto valgono per i crediti indennitari e non per il credito professionale da spese distratte; che, inoltre, non erano state allegate circostanze idonee a dimostrare un pregiudizio effettivo, come l'incapienza del cliente; e che, in ogni caso, il giudizio di ottemperanza era durato solo un anno e sette mesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Lecce. Ha ribadito che l'avvocato distrattario non può chiedere l'equa riparazione per la durata della fase di cognizione nella quale non era parte, poiché la domanda di distrazione non introduce un autonomo giudizio ma resta una pretesa accessoria al processo principale. Ha inoltre escluso l'applicabilità dei principi sull'unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva elaborati dalle Sezioni Unite in tema di credito indennitario Pinto, perché nel caso concreto il credito azionato riguardava spese di lite distratte e non un indennizzo Pinto. Infine, ha osservato che non risultavano allegazioni sull'incapienza del cliente e che la fase di ottemperanza, come accertato dal giudice di merito, non superava la durata ragionevole. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
consente la difesa personale dell'avvocato, ma non trasforma la pretesa accessoria alla distrazione delle spese in un autonomo processo rilevante ai fini dell'equa riparazione.
la domanda di distrazione delle spese è considerata istanza accessoria e non domanda giudiziale autonoma; non attribuisce all'avvocato la qualità di parte del giudizio principale.
i relativi vizi processuali sono stati invocati dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che vi fosse omessa pronuncia o travisamento della domanda.
richiamato dal ricorrente come base normativa della domanda di equa riparazione; la Corte nega l'applicabilità alla fase di cognizione quando l'istante non era parte del giudizio presupposto.
art. 3, comma 1, L. n. 89/2001
richiamato quale fondamento del diritto all'equa riparazione, ma interpretato nel senso che tutela solo la parte del processo irragionevolmente lungo.
art. 6, par. 1 CEDU
il diritto al processo in tempi ragionevoli riguarda il 'suo' processo, non quello altrui; non basta un interesse riflesso o accessorio per legittimare la domanda Pinto.
la disciplina Pinto è applicabile secondo la Corte solo nei limiti in cui il richiedente sia effettivamente parte del procedimento presupposto e subisca un pregiudizio riconducibile alla sua durata.
Massime di principio
- L'istanza di distrazione delle spese processuali ha natura meramente accessoria e non costituisce una domanda autonoma idonea a trasformare il difensore distrattario in parte del giudizio presupposto ai fini dell'equa riparazione.
- Ai fini della legge Pinto, la legittimazione a chiedere l'indennizzo per irragionevole durata presuppone la qualità di parte del processo di cui si lamenta la durata; un interesse professionale o economico collegato all'esito della causa altrui non basta.
- I principi sull'unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva elaborati in tema di equa riparazione per l'inadempimento dell'indennizzo Pinto non sono automaticamente estensibili al credito dell'avvocato per spese distratte, che ha natura diversa.
- Quando il professionista agisce per il pagamento di spese distratte, la doglianza sulla durata del relativo soddisfacimento richiede specifiche allegazioni sull'effettivo pregiudizio sofferto, come l'incapienza del cliente o l'impossibilità di rivolgersi direttamente al debitore originario.
- La valutazione della ragionevole durata della fase esecutiva/ottemperanza va compiuta sulla base della sua effettiva estensione temporale e delle condizioni poste dal giudice dell'ottemperanza, non sulla sola mancata esecuzione del pagamento.
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