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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07130/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non specifico perché ripetitivo rispetto all'appello e comunque non deducibile perché volto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già scrutinati dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 707 c.p. L'unico motivo deduceva vizi della motivazione sulla responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la censura consisteva nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già disattese, senza una critica specifica e argomentata della decisione impugnata. Inoltre, il ricorrente sollecitava una diversa lettura del compendio probatorio, prospettando censure di merito inammissibili in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    Norma posta a fondamento del giudizio di responsabilità confermato in appello; la Cassazione non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    È il riferimento implicito alla condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già formulate in appello e già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Non sono deducibili in cassazione censure che si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio o in una rivalutazione del fatto, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
  • La critica alla motivazione deve assolvere una funzione argomentativa autonoma e specifica rispetto alla decisione impugnata; in difetto, il motivo è soltanto apparente e determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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