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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24595/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 10/10/2023 che aveva confermato il rigetto da parte del Gip della richiesta di revoca o attenuazione della misura della custodia cautelare in carcere. Le censure principali erano: (i) violazione delle norme sugli accertamenti intercettivi e lesione dell'art.15 Cost. per la acquisizione e utilizzazione delle chat sulla piattaforma Sky ECC provenienti dalla Francia tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI); (ii) mancata ostensione alla difesa dei files originali, dei verbali di decriptazione e delle chiavi/attività tecniche, con conseguente nullità o inutilizzabilità delle prove; (iii) carenza e illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi in relazione ai reati contestati (associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e importazione di cocaina), nonché omissione di esame di motivi di appello.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato la possibilità di utilizzare, quale dato documentale, la messaggistica acquisita tramite OEI e decriptata dall'autorità giudiziaria straniera, richiamando il principio di fiducia reciproca tra Stati membri e la disciplina del d.lgs. n.108/2017. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze generiche sulla nullità per mancata ostensione dei files originali perché la difesa non ha indicato il concreto pregiudizio subito; ha confermato che la valutazione del contenuto delle conversazioni e la sussistenza della gravità indiziaria sono questioni di merito sottratte al sindacato di legittimità eccetto casi di manifesta illogicità, che nel caso di specie non risultano dimostrati. Di conseguenza è stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere.

Norme richiamate

  • art. 15 Cost.

    Tutela dei diritti inviolabili; invocata dalla difesa per contestare le modalità di acquisizione delle chat, ma la Corte ritiene che la verifica dei diritti fondamentali spetti prioritariamente allo Stato membro emissore dell'OEI salvo casi eccezionali.

  • artt. 266 e 266-bis cod.proc.pen.

    Norme sulle intercettazioni; la Corte ha escluso l'applicabilità diretta alla messaggistica acquisita via OEI decriptata all'estero ritenendola materiale documentale in quanto dato informativo conservato all'estero.

  • art. 270 cod.proc.pen.

    Disciplina dell'acquisizione di atti di altro procedimento; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione tramite OEI rientri nella fattispecie e non imponga una verifica preventiva della legittimità da parte del giudice nazionale, salvo il caso previsto dall'art.11(1)(f) della direttiva.

  • art. 234 e 234-bis cod.proc.pen.

    Regole sui documenti informatici e dati informatici conservati all'estero; la Corte ha qualificato la messaggistica decriptata come dato/documento utilizzabile ex art.234-bis.

  • d.lgs. 21 giugno 2017, n.108 (OEI), art. 45 e art. 27

    Disciplina dell'Ordine Europeo di Indagine; il PM italiano ha agito nei limiti previsti dal d.lgs.108/2017 per acquisire documentazione già ottenuta dall'autorità straniera (art.45) e ha titolo ad emettere OEI per acquisire prove "già disponibili" (art.27).

  • Direttiva 2014/41/UE, art.6

    Stabilisce le garanzie procedurali per l'esecuzione degli OEI; la Corte ha richiamato che la direttiva è coerente con il principio di fiducia reciproca e limita la possibilità di rifiuto di esecuzione a situazioni concrete e gravi che minaccino i diritti fondamentali.

  • art. 82 TFUE

    Fondamento europeo della cooperazione giudiziaria penale e del principio di riconoscimento reciproco; invocato a sostegno della presunzione di legittimità degli atti compiuti da autorità degli altri Stati membri.

  • art. 606 cod.proc.pen. (motivi di cassazione)

    Norma procedurale per i motivi di impugnazione in Cassazione; utilizzata per inquadrare i motivi dedotti (es. lett. b, c, e) e per il sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla violazione di norme processuali.

  • art. 73 e art. 74 DPR 309/1990

    Norme relative ai reati in materia di stupefacenti (importazione e associazione); la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della gravità indiziaria fatta dai giudici di merito ai sensi di tali disposizioni.

  • art. 299 cod.proc.pen.

    Istituto della revoca/modifica delle misure cautelari; rilevante per le fasi procedurali (istanza dell'indagato) ma la decisione di merito di Gip e Tribunale di Milano è stata confermata.

Massime di principio

  • La messaggistica acquisita tramite Ordine Europeo di Indagine e decriptata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro può essere qualificata come dato/documento utilizzabile in Italia (art.234-bis), e non è automaticamente sottoposta alla disciplina delle intercettazioni interne.
  • Spetta in primo luogo allo Stato membro di emissione/OEI verificare la legittimità della procedura e il rispetto dei diritti fondamentali; il giudice nazionale può eccepire l'inutilizzabilità solo in presenza di evidenti e gravi ragioni che mettano in pericolo i diritti fondamentali.
  • La semplice mancata ostensione di file originali o verbali tecnici da parte del PM non determina automaticamente una nullità se la difesa non dimostra il concreto pregiudizio e la specificità dell'alterazione o travisamento del contenuto.
  • Le questioni sulla valutazione del contenuto delle comunicazioni e sulla sussistenza della gravità indiziaria sono essenzialmente di merito e poco sindacabili in Cassazione, salvo casi di manifesta illogicità o insufficienza grave della motivazione.
  • Il Pubblico Ministero può acquisire atti/prove "già disponibili" all'estero tramite OEI secondo il d.lgs.108/2017; la loro utilizzabilità interna segue regole specifiche e il principio di fiducia reciproca fra Stati membri limita i controlli preventivi del giudice nazionale.
  • Per contestare la regolarità dell'acquisizione internazionale delle prove, la difesa dovrebbe rivolgersi anche all'autorità straniera o allegare fatti concreti che dimostrino l'inosservanza di norme inderogabili e il pregiudizio effettivo subito.

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