Cassazione Penale, Ordinanza n. 13216/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse ammissibile in sede di legittimità perché non censurava in modo specifico la motivazione della sentenza di appello, ma riproduceva questioni già prospettate e disattese nei precedenti gradi di giudizio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e poi in appello per guida in stato di ebbrezza, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'erroneità della ritenuta sussistenza di un consenso espresso oralmente all'effettuazione di un prelievo ematico sulla sua persona. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse doglianze già svolte in appello e già respinte, senza individuare specifiche ragioni di diritto o elementi di fatto idonei a contestare la decisione di secondo grado.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave contestata, richiamata come titolo del reato oggetto del giudizio.
Richiamato per affermare che l'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.
Richiamato quale base normativa dell'inammissibilità del ricorso privo dei requisiti di specificità e confronto con la sentenza impugnata.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente reiterare le doglianze già svolte in appello e già disattese dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a dedurre in modo generico una pretesa illogicità o carenza motivazionale.
- La funzione dell'impugnazione è quella di contestare puntualmente il provvedimento impugnato, indicando con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che ne minano la tenuta; in difetto, viene meno la finalità stessa del mezzo di impugnazione.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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