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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33626/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi. Primo motivo (capo B): censura della valutazione probatoria sulla presunta inesistenza del materiale fatturato da Bricofer per la spa Concetti Alimentari; si deduce che non tutti i punti vendita erano stati ispezionati e che non poteva operarsi una presunzione generalizzata dalla verifica negativa in quattro su sette sedi; critica anche la valutazione delle dichiarazioni del trasportatore e luso di deduzioni ritenute apodittiche. Secondo motivo (capo G): censura per presunta inversione dellonere della prova a fronte della regolarita contabile delle fatture (n. 5915, 6603 per consulenze; n. 5923, 6604 per arredi), nonche la rilevanza penale limitata dellamministratore di fatto riguardo alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano condannato Riccardo Concetti (qualificato come presidente del cda di Concetti Alimentari per il capo B e amministratore di fatto di Migliarini Store s.r.l. per il capo G) alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, per il reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, uniti per continuazione. La Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito, con motivazioni congrue e complementari tra primo e secondo grado, avessero legittimamente ritenuto inesistenti le operazioni fatturate in assenza di riscontri materiali e documentali, senza alcuna indebita inversione dellonere probatorio. E stato altresi confermato che la qualifica di amministratore di fatto consente di concorrere nel reato quando la persona abbia partecipato a creare il meccanismo fraudolento. Per l inammissibilita del ricorso, il Condannato e stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dellart. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riconosciuto il concorso nei reati: la Corte ha confermato la responsabilita per la partecipazione agli illeciti commessi dalle societa, come fatto in combinazione con lart. 2 del d.lgs. 74/2000

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che sanziona i reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti falsi); la Corte ha ritenuto sussistente il reato per la produzione e il ricorso a documentazione fiscale fittizia

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la declaratoria di inammissibilita del ricorso e per loperativita della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata come principio secondo cui la condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende puo essere applicata salvo che non emergano elementi di colpa lieve nella determinazione della causa dellinammissibilita; la Corte ha ritenuto non sussistenti tali elementi

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente la valutazione del fatto svolta dai giudici di merito: non puo sostituirsi al giudice di merito nel riconsiderare la valutazione delle prove e degli indizi salvo vizi motivazionali formali o di diritto.
  • Quando sentenze di primo e secondo grado concordano nella ricostruzione e nella valutazione delle prove, la loro motivazione forma un corpo unico che la Cassazione puo considerare congiuntamente.
  • La mancanza di riscontro materiale degli acquisti dichiarati (assenza degli arredi nei punti vendita, documentazione di smaltimento mancante, incongruenze sulle dimensioni e quantitativi) puo legittimare una valutazione indiziaria aderente alla tesi dellinesistenza delle operazioni fatturate.
  • La regolarita apparente della documentazione contabile non impone di per se lopposta conclusione: spetta allimputato fornire elementi di prova contrari quando lesistenza materiale delle operazioni e dubbia; non e ammessa una indebita inversione dellonere della prova da parte del giudice se la decisione poggia su elementi fattuali concreti.
  • La qualifica di amministratore di fatto puo comportare responsabilita penale quando il soggetto abbia effettivamente partecipato a creare o rendere operativo il meccanismo fraudolento che ha permesso luso di documentazione fiscale fittizia.
  • Le censure di mera plausibilita o limpropri elementi di esperienza del settore, se non incisivi rispetto alla motivazione dei giudici di merito, difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.
  • I ricorsi manifestamente infondati o che non si confrontano compiutamente con littimata motivazione dei giudici di merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende ai sensi dellart. 616 c.p.p.

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