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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49671/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) nullità/erroneo rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello per acquisire il verbale di estrapolazione dati del cellulare, ritenuto decisivo per provare che la vittima aveva fissato e poi ritardato l'appuntamento; 2) vizio di procedibilità/errata qualificazione del reato alla luce della modifica dell'imputazione e della disciplina di procedibilità (d.lgs. n. 150/2022), con dedotta mancanza di querela per il sequestro di persona; 3) travisamento della prova e inosservanza delle norme penali relative al tentativo (artt. 56 e 605 c.p.) in relazione alle testimonianze e agli orari, con la tesi che la desistenza sarebbe intervenuta prima dell'intervento dei carabinieri; 4) erronea valutazione dell'idoneità del luogo e dei mezzi per l'esecuzione del reato (anche per la presenza di telecamere e frequentazione del luogo); 5) difetto di motivazione e violazione dell'art. 62-bis c.p. nella mancata concessione delle attenuanti generiche a Frazza; 6) vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e mancata riduzione rispetto al minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente i ricorsi. Ha ritenuto che: la rinnovazione dell'istruttoria in appello fosse superflua poiché gli elementi richiesti non erano decisivi per l'accertamento; la costituzione di parte civile conservava efficacia anche dopo la riqualificazione dell'imputazione e poteva integrare la funzione della querela ai fini della procedibilità nel quadro normativo post d.lgs. n.150/2022 (e la parte civile aveva depositato anche formale querela entro i termini); i censure sul travisamento e sulla valutazione dei fatti si risolvevano in contestazioni di merito non sindacabili in Cassazione, atteso il divieto di riesame del fatto; le obiezioni sullo stato dei luoghi e sulle telecamere erano già affrontate e motivate nei gradi di merito; il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena erano adeguatamente motivate dal giudice di appello. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive proroghe

    richiamato in relazione alla richiesta di discussione orale; nessun rilievo decisivo per la decisione di merito sulla fondatezza dei motivi

  • art. 603, comma 2 c.p.p.

    invocato dai ricorrenti in relazione alla nullità dell'ordinanza che ha rigettato la rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto legittimo il potere discrezionale del giudice di appello nel non disporre la rinnovazione laddove l'acquisizione non sarebbe stata decisiva

  • art. 495, comma 2 c.p.p.

    richiamato sul punto della rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha esercitato controllo sui presupposti e confermato l'insussistenza di rilevanza decisiva degli elementi richiesti

  • artt. 120 e 605 c.p.

    richiamati nel motivo sulla qualificazione del fatto e sull'elemento materiale del reato; la Corte ha confermato che la riqualificazione non esclude il diritto della parte civile al ristoro se il fatto è rimasto illecito penale

  • art. 78 c.p.p.

    richiamato in relazione alla costituzione di parte civile e alla sua efficacia rispetto alla modificazione dell'imputazione

  • art. 162-bis d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    richiamato in tema di procedibilità dei delitti precedentemente perseguibili d'ufficio; la Corte ha ritenuto che la costituzione di parte civile non revocata equivale, ai fini della procedibilità, alla querela e che peraltro la parte civile aveva depositato formale querela nei termini

  • art. 56 c.p.

    norma sul tentativo; invocata dai ricorrenti per sostenere la carenza dell'idoneità del fatto a realizzare il sequestro; la Corte ha ritenuto che la valutazione circa l'idoneità sia questione di merito non sindacabile in Cassazione quando motivata dal giudice di merito

  • art. 605 c.p.

    norma sul sequestro di persona; applicata nel giudizio di merito e qui confermata dalla Corte di cassazione nelle sue conclusioni

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di appello nel negarle a Frazza

  • art. 133 c.p.

    richiamato in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di appello sulla gravità del fatto e sui rischi concreti fosse adeguata

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: il giudice d'appello può rifiutarla se ritiene che gli elementi richiesti non siano decisivi per la decisione, e tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo nei limiti del controllo sui presupposti e sulla motivazione
  • La riqualificazione o modifica dell'imputazione in corso di processo non priva automaticamente la parte civile della legittimazione al ristoro, purché il fatto sia rimasto un illecito penale; inoltre, la costituzione di parte civile non revocata può integrare la funzione della querela ai fini della procedibilità per reati divenuti perseguibili a querela
  • La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito dei fatti e delle prove: i censimenti che mirano a una diversa pesatura degli elementi probatori vengono in genere dichiarati inammissibili quando il giudice di merito ha motivato in modo coerente
  • Sul diniego delle attenuanti generiche il giudice deve motivare la decisione ma non è tenuto a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole; è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi per il rigetto
  • La determinazione della pena rientra nell'alveo della discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione verifica solo la presenza di motivazione logica e sufficiente riguardo alla gravità del fatto, alle circostanze e ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Se una prova documentale è invocata come decisiva, il ricorrente deve dimostrarne l'effettiva incidenza sul risultato processuale: se il dato è marginale rispetto al complesso probatorio motivato dei giudici di merito, la richiesta di acquisizione può essere ritenuta ininfluente

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