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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24683/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

Una società cessionaria di un credito, originariamente vantato da una banca verso una società poi fallita e assistito da fideiussione prestata dal ricorrente, otteneva un decreto ingiuntivo per una somma superiore a 600.000 euro. L'ingiunto proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, la mancanza di valida procura alle liti della società opposta nel procedimento monitorio, con conseguente nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo; sosteneva inoltre che l'opposizione era fondata su prova scritta e che, in presenza di un decreto asseritamente invalido e privo di effetti, non potesse essere concessa la provvisoria esecuzione. Il tribunale, nel corso del giudizio di opposizione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Contro tale ordinanza il debitore proponeva ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., denunciando violazione degli artt. 83 e 648 c.p.c., abnormità del provvedimento e illegittimità della concessione della provvisoria esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza che concede o nega la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, emessa nel giudizio di opposizione, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., perché ha natura interinale e cautelare e non incide sulla definizione della causa; i suoi effetti sono destinati a esaurirsi con la sentenza che decide sull'opposizione. La Corte ha aggiunto che tale principio vale anche se il giudice, ai fini della decisione, abbia esaminato questioni di merito relative al fumus del diritto azionato. Ha inoltre escluso che il provvedimento fosse abnorme. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la società intimata non ha svolto difese. È stato infine dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata per difetto di valida procura alle liti nel procedimento monitorio.

  • art. 648 c.p.c.

    È la norma sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la cui applicazione è contestata dal ricorrente.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    È evocato dal ricorrente per sostenere l'impugnabilità straordinaria dell'ordinanza; la Corte esclude che il provvedimento abbia natura di decisione ricorribile ai sensi della norma.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente quale parametro del vizio processuale dedotto, ma la Corte non entra nel merito per difetto di impugnabilità del provvedimento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È citato per il rito camerale non partecipato seguito dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È citato per la modifica normativa che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'ordinanza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, concede o nega la provvisoria esecuzione del decreto non è autonomamente ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., poiché ha funzione interinale e cautelare e non definisce il giudizio.
  • La ricorribilità straordinaria non deriva dal fatto che, per decidere sulla provvisoria esecuzione, il giudice valuti anche questioni di merito: ciò non muta la natura non decisoria del provvedimento.
  • La deduzione di vizi del procedimento monitorio o di presunta nullità del decreto ingiuntivo non rende di per sé impugnabile con ricorso per cassazione l'ordinanza che regola provvisoriamente l'efficacia esecutiva del decreto.
  • L'asserita abnormità del provvedimento non è configurabile quando il giudice si sia mosso entro il perimetro della disciplina sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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