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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13366/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'equa riparazione per la presunta irragionevole durata di un giudizio civile avanti il Tribunale di Taranto (ottobre 2007 - 19/10/2017), conclusosi con ordinanza di cancellazione ed estinzione per inattività e a seguito di una transazione. Denunciano omissione di esame di atti e prove idonee a dimostrare che la durata fosse dipesa dal cattivo funzionamento della macchina giudiziaria e che essi avessero invece interesse a coltivare il processo fino alla sua definizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia legittimamente applicato l'art. 2, comma 2-sexies, lett. c) della legge n. 89/2001 (come modificato dalla legge n. 208/2015), che introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del danno non patrimoniale quando il processo si estingue per rinuncia o inattività delle parti. I ricorrenti non hanno fornito prova contraria sufficiente a superare tale presunzione (non hanno dimostrato attività processuale effettiva antecedente all'estinzione né elementi decisivi che collegassero il ritardo a responsabilità dell'ufficio giudiziario). Inoltre i motivi contenevano profili di inammissibilità per mancata indicazione degli atti nei quali le circostanze contestate sarebbero state dedotte, ai sensi degli articoli processuali richiamati. La valutazione dei fatti rimane di competenza del giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c.

Norme richiamate

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 6 par. 1 e art. 13

    I ricorrenti hanno censurato violazione dei diritti al giusto processo e dei rimedi; la Corte ha esaminato la questione inquadrandola nell'ambito dell'azione di equa riparazione nazionale, senza riconoscere violazione in assenza di prova del danno non patrimoniale.

  • legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies, lettera c)

    La Corte ha interpretato la norma come introducente una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo in caso di estinzione per rinuncia o inattività delle parti; spetta al ricorrente fornire prova contraria, mentre il giudice di merito valuta l'eventuale prova contraria come fatto di merito.

  • legge 28 dicembre 2015, n. 208 (modifiche alla legge n. 89/2001)

    Ha introdotto l'art. 2, comma 2-sexies; la Corte ha ritenuto operativa la nuova disciplina e il relativo spostamento dell'onere probatorio a favore dell'Amministrazione.

  • codice di procedura civile, artt. 306, 307, 309, 181

    La dichiarazione di estinzione per inattività (ed i riferimenti normativi sulle cancellazioni) è stata valutata come indizio significativo, ai sensi della normativa citata, per presumere la mancanza di danno non patrimoniale salvo prova contraria.

  • codice di procedura civile, artt. 360, 366, 369

    La Corte ha richiamato i limiti formali per l'impugnazione e l'obbligo di indicare il fatto storico omesso; ha ricordato che la Cassazione può sindacare i fatti solo per omesso esame di fatto decisivo o nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c.

Massime di principio

  • Quando un giudizio si estingue per rinuncia o inattività delle parti, l'art. 2, comma 2-sexies, lett. c) della legge n. 89/2001 introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del danno non patrimoniale: il ricorrente deve fornire prova efficace e documentata per contrastare tale presunzione.
  • La valutazione dell'esistenza del danno per irragionevole durata è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo per omesso esame di fatto decisivo o per vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
  • La mera produzione di una transazione stragiudiziale o la semplice indicazione della durata del processo non è di per sé sufficiente a superare la presunzione di mancato pregiudizio: è necessario dimostrare attività processuale concreta antecedente all'estinzione o elementi che colleghino il ritardo a responsabilità dell'ufficio giudiziario.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale indicare con precisione il 'fatto storico' omesso, il documento o dato da cui risulta, e dimostrare la sua rilevanza decisiva, conformemente agli artt. 366 e 369 c.p.c.; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Se si ritiene che la durata del processo dipenda da inefficienza dell'ufficio giudiziario e non da comportamento dilatorio delle parti, occorre produrre elementi probatori specifici e circostanziati (verbali, istanze, atti processuali) che dimostrino tale nesso causale.

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