Cassazione Civile, Ordinanza n. 07707/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU emesso dal Comune per l’anno 2013 nei confronti di una società che gestiva una struttura sanitaria. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società, annullando sanzioni e interessi, ritenendo che il mancato tempestivo pagamento delle obbligazioni tributarie fosse scusabile per forza maggiore ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di tale norma, sostenendo che la CTR avesse erroneamente equiparato una situazione di dissesto e illiquidità della società, asseritamente causata da inadempienze della pubblica amministrazione nel pagamento di prestazioni sanitarie, a una causa di forza maggiore idonea a escludere le sanzioni. La censura del ricorrente era che la mera crisi finanziaria o insufficienza di liquidità non basta, dovendosi verificare se ricorressero circostanze esterne, imprevedibili e inevitabili e se la contribuente avesse adottato le misure appropriate per fronteggiarle.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Comune. Ha precisato che, in materia tributaria, la forza maggiore ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 richiede un evento anormale, esterno e imprevedibile, non evitabile nonostante l’adozione di tutte le cautele del caso, oltre alla verifica del comportamento diligente del contribuente. Ha quindi censurato la CTR perché aveva fondato l’esimente sulla sola situazione di illiquidità/dissesto, senza accertare se tale crisi derivasse da circostanze realmente esterne e inevitabili e senza verificare l’eventuale inerzia della società nel reperire risorse o nell’adottare misure idonee a prevenire o contenere la crisi. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
viene invocato come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 6, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
la forza maggiore è causa di non punibilità in materia di sanzioni tributarie, ma richiede circostanze anormali ed estranee all’operatore, imprevedibili e inevitabili nonostante le cautele adottate.
art. 1, comma 1, lett. a, legge 31 agosto 2022, n. 130
richiamato per l’individuazione del nuovo giudice del rinvio, ossia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore non coincide con la mera difficoltà economica o con una generica crisi di liquidità del contribuente, ma richiede un evento esterno, anomalo e imprevedibile che renda inevitabile la violazione nonostante l’adozione di tutte le misure ragionevoli.
- Per riconoscere l’esimente della forza maggiore il giudice di merito deve accertare non solo l’esistenza della situazione impeditiva, ma anche il nesso tra quella situazione e l’inadempimento tributario, verificando se il contribuente abbia cercato di prevenire o superare la crisi con misure appropriate senza sacrifici eccessivi.
- La motivazione è insufficiente quando il giudice si arresta alla constatazione dell’illiquidità o del dissesto, senza verificare se essi derivino da circostanze realmente estranee al soggetto obbligato e senza accertare eventuali omissioni o inerzie nella gestione della crisi.
- L’esimente tributaria della forza maggiore opera come causa di non punibilità e va interpretata in senso rigoroso, secondo criteri conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE richiamata dalla Cassazione.
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