Cassazione Civile, Ordinanza n. 7937/2021 del 19/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte di una società contribuente in liquidazione, di una cartella di pagamento relativa a IVA e accessori. La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, con sentenza del 30 novembre 2016, aveva accolto la domanda; la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza del 21 dicembre 2018, aveva rigettato l’appello dell’agente della riscossione e confermato la decisione, ritenendo regolare il contraddittorio senza la partecipazione dell’ente impositore. L’agente della riscossione ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 112/1999, art. 39, degli artt. 103, 106 e 269 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546/1992, artt. 14 e 23, commi 1 e 3. Ha contestato che l’agente dovesse provvedere autonomamente alla chiamata in causa dell’ente impositore, sostenendo che fosse necessaria l’autorizzazione del giudice. Dal testo risulta che l’agente aveva chiesto la chiamata in causa, ma il giudice di primo grado non l’aveva autorizzata; l’ente impositore era quindi rimasto estraneo al giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato l’unico motivo perché infondato. Ha ribadito che, nell’impugnazione della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione e che l’eventuale difetto di potere dell’agente rispetto alla controversia sul credito attiene alla legittimazione, senza imporre l’integrazione del contraddittorio. La chiamata prevista dall’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 ha funzione di litis denuntiatio e non richiede autorizzazione giudiziale; tuttavia, la richiesta di chiamata in causa riconducibile all’art. 106 c.p.c. è soggetta alla valutazione discrezionale del giudice di primo grado, la cui mancata autorizzazione non è censurabile in impugnazione. Nel caso concreto la sentenza d’appello aveva ritenuto l’agente passivamente legittimato perché le doglianze della contribuente erano riferibili a vizi della cartella, e la Cassazione ha giudicato tale conclusione conforme ai principi applicabili. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, poiché la parte vittoriosa era rimasta intimata.
Norme richiamate
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39
Si osservi, peraltro, che la chiamata in causa prevista e disciplinata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, è preordinata a rendere edotto l’ente impositore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell’atto al medesimo imputabili. Alla luce delle superiori considerazioni il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, appare qualificabile come litis denuntiatio.
La chiamata prevista dall’art. 39 ha funzione informativa nei confronti dell’ente impositore, consentendogli di intervenire volontariamente per difendersi sui vizi dell’atto a esso imputabili; è quindi qualificata come litis denuntiatio.
Questa Corte ha affermato che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell’ente impositore deve essere ricondotta all’art. 106 c.p.c., con la conseguenza che la mancata autorizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d’impugnazione.
La richiesta di chiamata in causa dell’ente impositore è ricondotta all’art. 106 c.p.c.; la decisione discrezionale del giudice di primo grado di non autorizzarla non è censurabile in sede d’impugnazione.
Quindi, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (Cass., Sez. 5, 15 aprile 2011, 8613).
Quando la contestazione non riguarda vizi della cartella ma il credito, l’ente impositore è il titolare del credito e il concessionario è il soggetto incaricato e autorizzato a ricevere il pagamento secondo lo schema dell’art. 1188 c.c.
Massime di principio
- Nell’impugnazione di una cartella di pagamento il contribuente può agire nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione senza che tra loro sussista litisconsorzio necessario; l’eventuale difetto di potere dell’agente rispetto all’accertamento del credito pone una questione di legittimazione e non impone l’integrazione del contraddittorio.
- La chiamata dell’ente impositore prevista dall’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 ha natura di litis denuntiatio ed è diretta a informarlo della lite affinché possa intervenire volontariamente; l’agente della riscossione non necessita di autorizzazione giudiziale per effettuare tale comunicazione.
- La richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell’ente impositore, ricondotta all’art. 106 c.p.c., è soggetta alla valutazione discrezionale del giudice di primo grado; la mancata autorizzazione non è censurabile in sede d’impugnazione.
- Quando la cartella è impugnata per ragioni che non attengono a vizi propri della cartella, ma investono il credito, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore, titolare del credito; l’agente della riscossione è il soggetto incaricato a ricevere il pagamento.
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