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Cassazione Civile, Ordinanza n. 8585/2021 del 26/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I contribuenti avevano chiesto il rimborso delle somme versate per la definizione agevolata delle sanzioni relative agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2007 e 2008. Avevano pagato, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 nella formulazione applicabile, un quarto delle sanzioni entro il termine per proporre ricorso. Dopo che gli avvisi erano stati annullati con sentenza definitiva, l’amministrazione aveva negato il rimborso e i contribuenti avevano impugnato il silenzio-rifiuto. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 18 aprile 2019, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che l’annullamento del tributo comportasse il diritto alla restituzione delle somme pagate per le sanzioni correlate. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997: a suo avviso, il pagamento in definizione agevolata è irripetibile anche se viene successivamente meno la pretesa tributaria, perché definisce autonomamente e irrevocabilmente la controversia sanzionatoria. Ha inoltre sostenuto l’analogia con il condono fiscale.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha affermato che il pagamento agevolato previsto dall’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 definisce irrevocabilmente ogni questione inerente alle sanzioni e preclude al contribuente la ripetizione di quanto versato. Ciò dipende dall’autonomia dell’atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni rispetto al procedimento di accertamento del tributo: l’annullamento dell’avviso di accertamento non travolge il pagamento già effettuato per la definizione delle sanzioni. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti. Ha compensato integralmente le spese dei due gradi di merito, in ragione dell’evoluzione della giurisprudenza, e condannato il controricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.600 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il versamento della somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile, effettuato D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 17, comma 2, definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l’aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all’amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato.

    Il pagamento effettuato per la definizione agevolata delle sanzioni chiude irrevocabilmente il rapporto quanto all’aspetto sanzionatorio e non può essere ripetuto dal contribuente, anche se viene successivamente annullato l’atto impositivo relativo al tributo.

  • art. 384 c.p.c.

    Il ricorso va pertanto accolto, per cui va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la sentenza impugnata, può decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • Il pagamento delle sanzioni tributarie in misura agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 definisce irrevocabilmente la questione sanzionatoria e preclude al contribuente di ripetere le somme versate.
  • La definizione agevolata delle sanzioni ha autonomia rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui esse si riferiscono; pertanto, l’annullamento dell’atto impositivo non travolge il pagamento già effettuato per definire le sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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