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Cassazione Civile, Ordinanza n. 8116/2021 del 23/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (prefettura)

La controversia

Il destinatario di un sollecito di pagamento emesso da Equitalia Sud S.p.A. aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace di Roma, deducendo di non aver ricevuto la notificazione degli atti presupposti e contestando l’applicazione delle maggiorazioni previste dall’art. 27 della L. n. 689/1981. Il Giudice di pace, con sentenza n. 71364 del 2013, aveva accolto l’opposizione. La Prefettura di Arezzo aveva appellato; il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 19355/2018, depositata il 10 ottobre 2018, aveva rigettato il gravame. La Prefettura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 27 della L. n. 689/1981, sostenendo che la maggiorazione semestrale del dieci per cento si applica anche alle sanzioni per violazioni del codice della strada; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo d’appello con cui contestava l’annullamento dell’intero sollecito anziché la sola non debenza degli interessi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che la maggiorazione semestrale del dieci per cento prevista dall’art. 27 della L. n. 689/1981, quale sanzione aggiuntiva decorrente dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, è applicabile anche alle sanzioni per violazioni del codice della strada e può essere inclusa nell’importo iscritto a ruolo e richiesto con cartella esattoriale. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e ha rinviato la causa al Tribunale di Arezzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 27 L. n. 689/1981

    In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva

    La maggiorazione semestrale del dieci per cento è una sanzione aggiuntiva che sorge quando diviene esigibile la sanzione principale; può quindi essere iscritta a ruolo e riscossa con cartella insieme alla sanzione principale, anche quando quest’ultima deriva da una violazione del codice della strada.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura relativa alla violazione dell’art. 112 c.p.c. è dichiarata assorbita in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo.

    La Corte non ha deciso nel merito la denunciata omissione di pronuncia, poiché l’accoglimento del motivo relativo all’applicabilità della maggiorazione ha determinato l’assorbimento del secondo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente escluso alle sanzioni derivanti dalle violazioni al codice della strada l’applicabilità delle maggiorazioni previste dalla norma predetta.

    La violazione di legge è stata dedotta quale vizio di legittimità per contestare l’esclusione, da parte del giudice di merito, della maggiorazione prevista dall’art. 27 della L. n. 689/1981 dalle sanzioni stradali.

Massime di principio

  • La maggiorazione del dieci per cento per ogni semestre di ritardo prevista dall’art. 27 della L. n. 689/1981 ha natura di sanzione aggiuntiva e sorge quando diviene esigibile la sanzione amministrativa principale.
  • La maggiorazione prevista dall’art. 27 della L. n. 689/1981 si applica anche alle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada e può essere inclusa nell’importo iscritto a ruolo e richiesto con cartella esattoriale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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