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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12564/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un proprietario di un immobile con area di pertinenza aveva proposto opposizione alla determinazione dell’indennità di espropriazione relativa all’ablazione di 85 mq della particella catastale di sua proprietà, sostenendo che l’indennizzo dovesse essere più elevato. L’ente espropriante aveva liquidato separatamente una somma per la porzione di area considerata non edificabile e una per la porzione ritenuta edificabile, oltre a un importo per piante e siepi da estirpare. Il proprietario aveva invece invocato una diversa valutazione del bene e un indennizzo complessivo molto superiore, fondato anche su una perizia di parte. La Corte d’appello aveva accertato un’indennità più alta rispetto a quella offerta dall’ente, ma inferiore a quella pretesa in ricorso, calcolando il pregiudizio da espropriazione parziale come differenza tra valore del compendio prima dell’ablazione e valore del residuo dopo l’ablazione. Con il ricorso per cassazione il proprietario denunciava: 1) violazione della disciplina sull’espropriazione parziale e del principio di unitarietà dell’indennità, assumendo che il CTU e la Corte territoriale avessero illegittimamente trascurato il valore autonomamente attribuito alla porzione ablata, già valutata separatamente dal consulente; 2) violazione delle norme sulle spese processuali e dei parametri del D.M. n. 55/2014, contestando sia lo scaglione applicato, sia la compensazione parziale delle spese, sia la riduzione della parcella del consulente tecnico di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto corretto il criterio adottato dalla Corte d’appello: in tema di espropriazione parziale, l’indennità deve compensare l’intera diminuzione patrimoniale subita dal proprietario e può essere determinata sia con il metodo differenziale (valore prima meno valore dopo), sia sommando il valore dell’area espropriata al deprezzamento del residuo, purché si pervenga al medesimo risultato sostanziale. Nel caso concreto, la valutazione complessiva operata dai giudici di merito e dal CTU aveva già considerato, in entrambi i valori ante e post esproprio, anche la porzione di giardino effettivamente ablata; quindi non vi era duplicazione né omissione del valore della superficie espropriata. Quanto alle spese, la Corte ha escluso l’erroneità dello scaglione e ha ritenuto adeguatamente motivata la compensazione parziale, osservando che il giudice di merito aveva valorizzato la modesta differenza tra importo offerto e importo liquidato; ha inoltre confermato la riduzione delle spese del consulente di parte in ragione dell’obiettiva modestia dell’elaborato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15-bis della legge provinciale di Trento n. 6/1993

    La disciplina provinciale è stata letta come sostanzialmente riproduttiva del criterio generale di determinazione dell’indennità da espropriazione parziale, coerente con il metodo differenziale e con l’esigenza di compensare l’intero pregiudizio arrecato alla proprietà residua.

  • art. 40 della legge n. 2359 del 1865

    Il criterio di stima differenziale serve a garantire che l’indennità copra l’intera diminuzione patrimoniale derivante dall’ablazione, comprensiva del deprezzamento delle parti residue; il metodo differenziale non è l’unico possibile, essendo alternativi altri criteri che conducano al medesimo risultato sostanziale.

  • d.lgs. n. 327 del 2001

    È richiamato come recezione del criterio di cui all’art. 40 della legge fondamentale sulle espropriazioni, con applicazione del medesimo principio di fondo in tema di espropriazione parziale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulle spese; la decisione conferma la condanna alle spese secondo soccombenza in cassazione, ma non accoglie la censura sulla liquidazione operata dal giudice di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione parziale delle spese è stata ritenuta sorretta da adeguata motivazione, valorizzando la modesta differenza tra importo offerto e importo liquidato.

  • D.M. n. 55/2014

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese; la censura sullo scaglione è stata respinta perché il valore riconosciuto non era inferiore al minimo e la liquidazione del compenso del CTP è stata ritenuta giustificatamente ridotta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma del vizio di violazione di legge invocata a sostegno dei motivi di ricorso, ma le doglianze sono state ritenute infondate.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di espropriazione parziale, l’indennità deve coprire l’intera perdita patrimoniale causata dall’ablazione, includendo il deprezzamento della porzione residua del bene; il giudice può determinarla con il metodo differenziale oppure sommando il valore della parte espropriata al danno residuo, purché si raggiunga il medesimo risultato sostanziale.
  • Il criterio di calcolo dell’indennità non è vincolato a un unico metodo aritmetico: è rimesso al giudice di merito scegliere il criterio più adeguato al caso concreto, a condizione che la stima finale non duplici né ometta componenti già considerate nel valore ante e post esproprio.
  • La critica in cassazione alla valutazione del consulente tecnico deve confrontarsi con il contenuto effettivo della consulenza e delle relative trascrizioni; in mancanza di una puntuale riproduzione degli elementi rilevanti, il motivo rischia di restare non autosufficiente.
  • In materia di spese processuali, l’accoglimento solo parziale di una domanda unitaria non determina automaticamente reciproca soccombenza; la compensazione totale o parziale può essere motivata anche dalla limitata differenza tra somma richiesta e somma riconosciuta.
  • La liquidazione dei compensi di avvocati e consulenti tecnici può essere ridotta dal giudice di merito quando la prestazione sia ritenuta di modesta complessità o quando la motivazione dia conto in modo non illogico della riduzione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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