Cassazione Civile, Ordinanza n. 07562/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione, senza statuire sulle spese. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché l'estinzione per rinuncia non rientra nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previsti dalla norma richiamata.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma, il ricorrente principale e il ricorrente incidentale hanno depositato una dichiarazione congiunta di reciproca rinuncia sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale, chiedendo la compensazione delle spese. La Corte ha verificato la regolarità delle rinunce e ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Norme richiamate
Richiamati come base normativa della rinuncia al ricorso e dell'estinzione del giudizio di Cassazione.
Richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non in caso di estinzione per rinuncia; la disposizione è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia reciproca al ricorso principale e al ricorso incidentale, se regolarmente formulata, determina l'estinzione del giudizio di Cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se le parti non insistono diversamente e ciò risulta dalla dichiarazione congiunta.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non essendo estensibile analogicamente all'estinzione per rinuncia.
- Le norme che prevedono oneri aggiuntivi o sanzionatori in materia di contributo unificato sono di stretta interpretazione.
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