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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33900/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 25 novembre 2025 della Corte di appello di Perugia, che aveva dichiarato inammissibile l’appello presentato il 17 maggio 2023 contro la sentenza del Tribunale di Perugia del 4 marzo 2023. La Corte territoriale aveva applicato l’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., ritenendo necessario, secondo la disciplina vigente al momento della proposizione dell’impugnazione, uno specifico mandato a impugnare e rilevando che il difensore di fiducia ne era privo. Il ricorrente ha dedotto, come motivo principale, la violazione di legge, sostenendo che la norma consentiva al difensore di appellare anche senza procura speciale. In subordine ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta l’applicazione della disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. all’appello presentato il 17 maggio 2023: secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato, tale disciplina continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, nonostante la successiva abrogazione. Poiché l’appello era stato presentato da un difensore privo dello specifico mandato richiesto, la declaratoria di inammissibilità era legittima. La censura costituzionale è stata respinta come manifestamente infondata, in conformità alla giurisprudenza citata, secondo la quale gli oneri previsti regolano la facoltà di impugnazione del difensore senza limitare il potere di impugnazione personale dell’imputato né i diritti costituzionali invocati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024

    La disciplina abrogata resta applicabile alle impugnazioni presentate fino al 24 agosto 2024; pertanto l’appello del 17 maggio 2023 era soggetto ai requisiti allora vigenti.

  • art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

    La Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da Tarek Ben Moustaka avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia il 4 marzo 2023, facendo corretta applicazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., così come introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, n. 150, successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, lett. o), legge n. 114 del 2024.

    La Corte richiama la disposizione come parte della disciplina delle impugnazioni introdotta dalla riforma e successivamente modificata. La ratio decisoria applica tuttavia, nello specifico, il comma 1-ter alle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore dell’abrogazione.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge.

    La disciplina degli oneri di impugnazione a carico del difensore non lede i parametri costituzionali indicati, poiché regola la facoltà difensiva accessoria senza comprimere il potere di impugnazione personale dell’imputato.

  • art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114

    La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024

    L’abrogazione della disciplina è efficace dal 25 agosto 2024, ma non elimina la sua applicabilità alle impugnazioni proposte in precedenza.

  • art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da Tarek Ben Moustaka avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia il 4 marzo 2023, facendo corretta applicazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., così come introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, n. 150, successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, lett. o), legge n. 114 del 2024.

    La disposizione è indicata quale fonte introduttiva della disciplina processuale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 c.p.p.; il regime temporale applicabile è individuato in base alla data di proposizione dell’impugnazione.

  • art. 3 Cost.

    Quanto alla residua questione di costituzionalità dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150, prospettata dalla difesa del ricorrente, in riferimento alle previsioni degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., in via residuale rispetto al mancato accoglimento della doglianza principale, deve rilevarsi che i dedotti profili di incostituzionalità, da tempo, sono stati esclusi da questa Corte.

    La censura di costituzionalità riferita anche all’art. 3 Cost. è respinta, essendo i profili dedotti già esclusi dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 24 Cost.

    tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa

    Gli adempimenti richiesti al difensore non violano il diritto di difesa, perché non limitano il potere personale dell’imputato di impugnare.

  • art. 27 Cost.

    tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna

    La disciplina degli oneri per l’impugnazione del difensore non contrasta con la presunzione di non colpevolezza, in quanto non sopprime il potere personale di impugnazione dell’imputato.

  • art. 111 Cost.

    tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge.

    La disciplina non contrasta con il diritto al ricorso per cassazione per violazione di legge, poiché regola la facoltà di impugnazione del difensore e non preclude quella personale dell’imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di Tarek Ben Moustaka, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., abrogata dal 25 agosto 2024, continua a regolare le impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
  • Quando la disciplina applicabile ratione temporis richiede uno specifico mandato a impugnare e il difensore che propone l’appello ne è privo, l’impugnazione è inammissibile.
  • Gli oneri formali previsti per l’impugnazione proposta dal difensore, compreso lo specifico mandato nei casi previsti, regolano la facoltà difensiva accessoria e non limitano il potere di impugnazione personale dell’imputato; per tale ragione non risultano, secondo il principio richiamato dalla Corte, in contrasto con i parametri costituzionali invocati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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