Cassazione Penale, Sentenza n. 47329/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Questione di competenza territoriale connessa alla imputazione per introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con marchi contraffatti (artt. 474 e 474-ter c.p.) e reati connessi (tra cui ricettazione commessa in parte all'estero - Malta). Le difese sostenevano che il luogo competente dovesse essere Lecco (o Como) in ragione di attività svolte in quelle sedi (monitoraggio delle spedizioni, organizzazione delle introduzioni), mentre l'originaria autorità giudiziaria e il Tribunale di Frosinone ritenevano che la competenza dovesse essere Frosinone perché lì i telefoni contraffatti facevano la prima apparizione nel territorio nazionale e lì venivano ricevuti, confezionati, fatturati e spediti agli acquirenti
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Frosinone e ha restituito gli atti a quel giudice. Ha ritenuto irrilevanti ai fini della competenza le attività svolte successivamente alla consumazione del reato (es. monitoraggio spedizioni a Lecco). Ha applicato il principio secondo cui, quando sono connessi reati commessi sia all'estero sia nel territorio dello Stato, non si possono utilizzare i criteri dell'art. 10 c.p.p.; la competenza si determina in base all'art. 16 c.p.p. con riferimento al reato più grave che sia stato realizzato anche in parte nel territorio dello Stato o, se indeterminabile, al reato immediatamente meno grave. Nel caso concreto, poiché il luogo in cui la merce ha oltrepassato il confine nazionale è ignoto, il luogo di consumazione va identificato nel primo luogo italiano in cui i beni contraffatti compaiono (Frosinone), dove operavano le dipendenti che ricevevano, confezionavano e disponevano la consegna dei telefoni
Norme richiamate
art. 12, comma 2, lett. b) c.p.p.
Rilevato nella doglianza iniziale sulla sussistenza di connessione tra reati; la Corte utilizza il principio di connessione come premessa per la determinazione della competenza, poi rimessa ai criteri di cui agli artt. 16 e segg.
Applicato come criterio volto a determinare la competenza territoriale quando vi è connessione tra reati commessi in parte all'estero e in parte nel territorio dello Stato: la competenza si determina con riferimento al più grave dei reati connessi che sia stato realizzato anche in parte nel territorio dello Stato, o, se il luogo non è determinabile, al reato immediatamente meno grave
«i criteri di cui all'art. 10 cod. proc. pen. possono essere utilizzati solo nel caso in cui si proceda per uno o più reati interamente commessi all'estero mentre, qualora sussista connessione tra reati commessi nel territorio dello Stato e reati commessi all'estero, la competenza deve essere determinata... in relazione al luogo del commesso reato...»
La Corte riprende e conferma il principio secondo cui l'art. 10 c.p.p. è applicabile solo quando si procede per reati interamente commessi all'estero; in presenza di connessione con reati commessi in Italia, non si possono usare i criteri di cui all'art. 10
art. 8 e art. 9, comma 1, c.p.p.
Riferimento ai criteri generali di determinazione del luogo di competenza in relazione al luogo del commesso reato (richiamati insieme all'art. 16 per la determinazione della competenza nel caso di reati connessi)
Norma che disciplina il rinvio pregiudiziale della questione di competenza alla Corte di Cassazione; la decisione è stata adottata nell'ambito del rinvio ex art. 24-bis
Tipologie di reato contestate (introduzione o immissione nel circuito commerciale di prodotti con marchi contraffatti); la consumazione del reato di introduzione nello Stato è stata individuata nel luogo in cui i beni contraffatti fanno ingresso o compaiono per la prima volta nel territorio nazionale
Sez. 1, n. 13076 del 03/03/2020 (Rv. 279327)
Giurisprudenza richiamata in favore del principio secondo cui i criteri di cui all'art. 10 c.p.p. non sono utilizzabili se vi è connessione tra reati commessi in Italia e reati commessi all'estero; serve il riferimento al luogo del reato più grave realizzato anche in parte in Italia
Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017 (Rv. 271223)
Richiamata per il principio della "perpetuatio iurisdictionis": la competenza va determinata ex ante sulla base dell'imputazione e delle figure prospettate nell'originaria notizia di reato, senza valutazioni di merito sulla effettiva fondatezza delle ipotesi di reato
Massime di principio
- Quando reati connessi sono commessi sia all'estero sia in Italia, non si applicano i criteri dell'art. 10 c.p.p.; la competenza si determina secondo l'art. 16 c.p.p. con riferimento al reato più grave realizzato almeno in parte nello Stato
- Per reati istantanei come l'introduzione nel territorio di prodotti contraffatti, il luogo di consumazione va identificato nel momento e nel luogo in cui i beni entrano o compaiono per la prima volta nel territorio nazionale; se il punto di ingresso è ignoto, si può assumere il primo luogo italiano in cui la merce è apparsa
- Attività successive alla consumazione del reato (es. monitoraggio spedizioni, gestione resi) sono normalmente irrilevanti per la determinazione della competenza territoriale se la consumazione è già avvenuta altrove o in un altro luogo
- La determinazione della competenza va fatta ex ante, sulla base della formulazione dell'imputazione e dei fatti prospettati nella notizia di reato, senza entrare nel merito della fondatezza delle accuse (principio della perpetuatio iurisdictionis)
- Se più sedi sono prospettabili, va privilegiato il luogo del reato più grave realizzato anche in parte in Italia; in mancanza di indicazioni precise sul luogo di transito alla frontiera, il primo luogo di attività collegate alla ricezione/introduzione della merce in Italia può essere assunto come luogo di consumazione
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