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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10014/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di procedura DOCFA relativa a un immobile sito in Ravenna, ha rettificato la categoria proposta dalla contribuente da D/7 a D/8 e aumentato la rendita catastale da euro 2.862,00 a euro 3.540,00, sulla base di relazione tecnica di stima. La società ha impugnato l'atto deducendo violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, carenza di motivazione, erroneità dei criteri di stima, dei valori unitari applicati e ingiustificata variazione della categoria catastale. I giudici di merito hanno accolto il ricorso in primo grado e rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso catastale, sostenendo che, in procedura DOCFA, la diversa valutazione tecnica e la relazione estimativa allegata bastavano a sorreggere l'atto; 2) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente quanto alla questione dei ripostigli e dei relativi valori unitari; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, riqualificata dalla Corte come vizio di omesso esame/erronea valutazione, nella parte in cui la CTR aveva ritenuto ingiustificato il passaggio da D/7 a D/8 senza considerare le caratteristiche oggettive dell'immobile e la sua destinazione strutturale.

La decisione

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che, in tema di classamento catastale fondato su DOCFA e stima diretta di immobili dei gruppi D ed E, la motivazione dell'avviso può essere soddisfatta dall'indicazione degli elementi oggettivi e della categoria attribuita, essendo la relazione tecnica un atto conoscibile dal contribuente; inoltre, il giudizio di classamento deve fondarsi sulle caratteristiche oggettive e strutturali del bene, non sul concreto uso del proprietario, sicché è rilevante la destinazione funzionale dell'immobile e non l'attività in esso svolta. Il secondo motivo viene respinto perché la sentenza d'appello, pur sintetica, contiene un nucleo minimo di motivazione idoneo a rendere percepibile la ratio decidendi.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra nullità per motivazione apparente e vizio di omesso esame; la seconda censura viene rigettata perché la motivazione della sentenza di merito raggiunge il minimo costituzionale, mentre la terza viene riqualificata e accolta nei limiti in cui il giudice di appello ha trascurato gli elementi probatori rilevanti.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale, rendendo controllabile il ragionamento decisorio.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    Richiamato dall'Agenzia come norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ritiene sufficiente, nel caso di classamento DOCFA, la motivazione supportata dalla stima tecnica e dagli elementi oggettivi dell'immobile.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Invocato in tema di obbligo di motivazione; la Corte valorizza l'atto tecnico e la conoscibilità degli elementi posti a base del classamento.

  • d.m. n. 701/1994

    Norma richiamata per la procedura DOCFA; la Corte ribadisce che, in tale procedimento partecipato, la relazione estimativa e i dati oggettivi possono integrare adeguata motivazione.

  • art. 132, quarto comma, c.p.c.

    La motivazione apparente è causa di nullità della sentenza solo se il ragionamento è incomprensibile o meramente apparente; nel caso concreto il secondo motivo viene respinto.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto; la CTR è ritenuta aver assolto tale onere almeno in minima misura sul tema dei ripostigli.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria in appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, in combinato con l'art. 132 c.p.c.

  • art. 61 d.P.R. n. 1142/1949

    Il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito...

    Il classamento va eseguito in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche oggettive dell'immobile, confrontandolo con le unità tipo della zona censuaria.

  • art. 62 d.P.R. n. 1142/1949

    La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare

    La destinazione ordinaria è accertata in base alle caratteristiche costruttive e alle consuetudini locali, non al mero utilizzo soggettivo.

  • art. 8 d.P.R. n. 1142/1949

    La categoria D comprende immobili a destinazione industriale e commerciale, speciali e non suscettibili di destinazione difforme senza radicali trasformazioni.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La preclusione alla deduzione di omesso esame dei fatti in caso di doppia conforme non opera automaticamente e richiede che le decisioni di merito siano fondate sulle stesse ragioni di fatto; in caso di travisamento della prova, la preclusione non opera.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Invocato dalla contribuente in primo grado, ma la sentenza di legittimità non affronta specificamente la sua portata, concentrandosi su motivazione e classamento catastale.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale di immobili appartenenti ai gruppi D ed E, la motivazione dell'avviso può essere validamente integrata dalla stima tecnica e dagli elementi oggettivi dell'immobile, senza necessità di riprodurre integralmente o allegare la relazione estimativa, se questa è già conoscibile dal contribuente nel procedimento DOCFA.
  • Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale rilevano le caratteristiche strutturali, tipologiche e funzionali oggettive del bene, mentre il concreto uso che il proprietario ne faccia ha rilievo solo eventuale e complementare, non decisivo.
  • La categoria catastale va determinata in base alla destinazione ordinaria e alla potenzialità produttiva del bene, accertate in relazione alla sua conformazione e alle sue caratteristiche costruttive, non alla qualità soggettiva del titolare o all'attività di fatto esercitata nei locali.
  • La sentenza è nulla per motivazione apparente solo quando il ragionamento decisorio sia del tutto incomprensibile o non controllabile; una motivazione sintetica ma intelligibile soddisfa il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
  • In caso di doppia conforme, la preclusione al controllo sul vizio motivazionale non opera se l'istruttoria è mancata o se vi è travisamento della prova, poiché in tali ipotesi non si è di fronte a una vera coincidenza delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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