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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26017/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza resa all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice per le indagini preliminari aveva applicato all'imputato la pena di tre anni e due mesi di reclusione, oltre all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni, per un fatto qualificato come tentato omicidio aggravato. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduceva un unico motivo: l'erronea qualificazione giuridica del fatto, con contestazione della riconducibilità della condotta al tentato omicidio e richiamo a profili di idoneità dell'azione e di elemento soggettivo, sostenendo in sostanza che la fattispecie sarebbe stata diversamente inquadrabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo nei casi di errore manifesto, cioè quando la qualificazione sia immediatamente ed inequivocabilmente eccentrica rispetto al capo d'imputazione. Nel caso concreto, la doglianza era invece meramente confutativa della motivazione del giudice sul punto, che aveva valorizzato la sede corporea attinta, l'arma utilizzata e le modalità dei colpi di coltello; da ciò è derivata l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata resa la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento anche per erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo nei limiti dell'errore manifesto.

  • art. 56 c.p.

    norma richiamata per qualificare il fatto come tentato delitto.

  • art. 575 c.p.

    norma richiamata quale delitto di omicidio tentato nel capo d'imputazione e nella sentenza.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    circostanza aggravante contestata e recepita nella sentenza di merito.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    la Corte ribadisce che l'erronea qualificazione giuridica è deducibile solo quando sia manifesta e immediatamente percepibile dal testo dell'imputazione e della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto se l'errore è manifesto, ossia se la qualificazione adottata sia palesemente inconciliabile con il contenuto del capo di imputazione e della motivazione.
  • Non è consentito trasformare il controllo sulla qualificazione giuridica in una rivalutazione del merito della ricostruzione fattuale o dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice del patteggiamento.
  • La distinzione tra lesioni personali e tentato omicidio va operata considerando congiuntamente atteggiamento psicologico dell'agente e potenzialità lesiva della condotta, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'arma impiegata e dalle modalità esecutive dell'azione.
  • Una doglianza che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella espressa nella sentenza impugnata è meramente confutativa e non integra un valido motivo di ricorso per cassazione nel regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmicidio
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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