Cassazione Penale, Ordinanza n. 16875/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sorveglianza)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso proposto avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva confermato la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, con prosecuzione dell'espiazione della pena in carcere. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla revoca della misura, richiamando anche l'art. 51-ter ord. pen. In sintesi, contestava la correttezza della valutazione di revoca e la ricostruzione del proprio percorso trattamentale, sostenendo implicitamente che non vi fossero i presupposti per considerarlo fallito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, osservando che il tribunale di sorveglianza aveva già affrontato tutti i rilievi difensivi e aveva motivato in modo adeguato: il condannato non aveva dato prova di effettiva partecipazione al percorso rieducativo, essendo stato più volte trovato con soggetti pregiudicati, avendo mostrato in più occasioni mancata adesione al programma terapeutico e avendo riportato varie irregolarità nella frequenza dell'attività di volontariato a sfondo riparativo. Tali elementi sono stati ritenuti indicativi dell'assoluta inaffidabilità del condannato e del fallimento del percorso rieducativo, con conseguente incompatibilità della prosecuzione della misura alternativa e giustificazione della revoca ex tunc. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa nel contestare la revoca dell'affidamento in prova; nel testo non è fornita una specifica interpretazione della disposizione da parte della Corte, che si limita a ritenere infondate le doglianze.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro la revoca dell'affidamento in prova è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure già esaminate dal giudice di sorveglianza e non evidenzia un vizio effettivo di violazione di legge o di motivazione.
- La revoca dell'affidamento in prova può essere giustificata quando il comportamento del condannato mostri una sostanziale indisponibilità al percorso rieducativo, valutata attraverso indici concreti quali frequentazioni con soggetti pregiudicati, mancata adesione al programma terapeutico e irregolarità nelle attività prescritte.
- Ai fini della revoca della misura alternativa, è sufficiente che la motivazione del tribunale di sorveglianza dia conto in modo coerente degli elementi fattuali da cui desume il fallimento del percorso trattamentale e l'incompatibilità della prosecuzione della misura con le esigenze rieducative.
- Quando il giudice ritiene che il condannato abbia dimostrato assoluta inaffidabilità e fallimento del percorso rieducativo, la revoca della misura alternativa può operare con effetto ex tunc.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esclusione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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