Parere n. 175/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Matteo Fermo contro il Comune di Formia (LT) avverso diniego di condono adottato con ordinanza n. 56/13 del 26 marzo 2013 notificata il 4 aprile 2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di sanatoria edilizia adottato dal Comune di Formia con ordinanza n. 56/13 del 26 marzo 2013.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego relativo a una domanda presentata il 1° giugno 2005 per ottenere il permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, concernente un fabbricato residenziale e un annesso garage-deposito realizzati senza titolo. Sono stati dedotti: la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, dell’art. 32 l. 326/2003, nonché l’eccesso di potere e il difetto di istruttoria; la violazione dell’art. 6 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di leale cooperazione, completezza dell’istruttoria e giusto procedimento. Il ricorrente ha sostenuto di avere conosciuto la richiesta di integrazione documentale soltanto tramite accesso agli atti. Il Comune ha dedotto che la richiesta del 5 luglio 2005 era stata regolarmente notificata mediante raccomandata, ritirata da una persona presente all’indirizzo indicato, e che l’istruttoria aveva evidenziato ulteriori carenze sostanziali, tra cui l’intestazione del lotto al Demanio dello Stato-Ramo ferrovie e la ricadenza del fondo in zona agricola E1.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto. Le censure sono state esaminate congiuntamente, in quanto riconducibili alla contestazione della violazione delle garanzie partecipative, dell’obbligo di trasparenza, dei principi di leale collaborazione e della completezza dell’istruttoria. La Sezione ha rilevato che il Comune aveva trasmesso al ricorrente una specifica richiesta di integrazione documentale, indicando gli elementi mancanti, la necessità della documentazione per completare l’istruttoria, la sospensione della pratica, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, le conseguenze dell’omessa integrazione, il tecnico istruttore e le modalità per chiedere chiarimenti. La comunicazione risultava ricevuta il 7 luglio 2005 da una persona che il Comune non aveva ragione di ritenere priva di autorizzazione al ritiro. L’obbligo di comunicazione è stato quindi ritenuto assolto. L’inerzia del ricorrente, protrattasi per un periodo ampiamente superiore al termine previsto, ha giustificato il successivo diniego. La Sezione ha inoltre valorizzato l’istruttoria d’ufficio svolta dal Comune, dalla quale erano emerse carenze relative sia al titolo di proprietà sia alla capacità edificatoria del fondo. Non è stata ravvisata alcuna violazione delle garanzie procedimentali o del principio di leale collaborazione.
Osservazioni
Violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa all’omesso preavviso di rigetto è infondata, poiché il Comune aveva comunque comunicato al richiedente la richiesta di integrazione documentale, indicando le carenze della pratica, la sospensione dell’istruttoria e la conseguenza del rigetto in caso di mancata integrazione.
Violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 32 l. 326/2003
Le garanzie partecipative e di trasparenza risultano rispettate mediante la richiesta di integrazione ricevuta all’indirizzo indicato dal ricorrente. La comunicazione è stata considerata validamente effettuata, essendo stata ritirata da persona che il Comune non aveva motivo di ritenere non autorizzata.
Violazione dell’art. 6 l. 241/1990 e difetto di istruttoria
Non sussiste violazione del dovere di acquisire integrazioni e completare l’istruttoria: il Comune aveva richiesto la documentazione necessaria e aveva inoltre svolto d’ufficio accertamenti sugli estremi catastali, sulla titolarità del lotto e sulla sua edificabilità.
Norme richiamate
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso (...) il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. (...) Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
La domanda di permesso in sanatoria richiede la doppia conformità urbanistica ed edilizia e deve essere definita entro sessanta giorni, decorso il quale opera il rifiuto previsto dalla legge. Nel caso concreto, il termine è decorso senza che il richiedente producesse la documentazione integrativa richiesta.
Richiamato quale disposizione corrispondente all’attuale art. 36 d.P.R. 380/2001.
La domanda originariamente presentata come concessione edilizia in sanatoria è stata ricondotta al procedimento di accertamento di conformità disciplinato dall’art. 36 d.P.R. 380/2001.
La contestazione dell’omesso preavviso di rigetto non è stata accolta, poiché la comunicazione della richiesta di integrazione aveva assicurato al richiedente la conoscenza delle carenze della pratica e delle conseguenze della mancata produzione documentale.
Il dovere del responsabile del procedimento di acquisire gli elementi necessari all’istruttoria è stato ritenuto rispettato attraverso la richiesta di integrazione e gli accertamenti d’ufficio svolti dal Comune.
Le garanzie di partecipazione devono ritenersi soddisfatte quando l’amministrazione comunica al destinatario le carenze istruttorie, le modalità per integrarle e le conseguenze dell’inerzia.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non conduce all’illegittimità del diniego, poiché l’amministrazione ha svolto l’istruttoria richiesta e ha consentito al privato di interloquire.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, l’amministrazione può richiedere la documentazione necessaria per completare l’istruttoria e deve indicare le conseguenze della mancata integrazione entro il termine previsto.
- La comunicazione della richiesta di integrazione documentale è validamente effettuata quando viene recapitata all’indirizzo indicato dall’interessato e ritirata da una persona che l’amministrazione non abbia ragione di ritenere priva di autorizzazione al ritiro della corrispondenza.
- L’obbligo di leale collaborazione dell’amministrazione non esonera il privato dall’onere di riscontrare le richieste istruttorie ritualmente comunicate e di fornire la documentazione necessaria alla definizione della domanda.
- Non sussiste difetto di istruttoria quando l’amministrazione, dopo avere richiesto al privato le integrazioni necessarie, svolga anche accertamenti d’ufficio sugli elementi rilevanti per la decisione.
- La mancata produzione della documentazione richiesta, protratta oltre il termine previsto dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, consente il rigetto della domanda di sanatoria, soprattutto quando gli accertamenti disponibili evidenzino comunque carenze relative alla titolarità dell’area o alla sua edificabilità.
Diniego di permesso di costruire in sanatoria e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Comune di Formia avverso il diniego di una domanda di permesso di costruire in sanatoria. La domanda, presentata il 1° giugno 2005, concerneva un fabbricato residenziale e un annesso garage-deposito realizzati in assenza di titolo edilizio.
Premesse e svolgimento del procedimento
La domanda era stata presentata ai sensi dell’art. 13 l. 47/1985, oggi art. 36 d.P.R. 380/2001. Il Comune, con nota del 5 luglio 2005, aveva richiesto integrazioni documentali, tra cui il titolo di proprietà, gli elaborati progettuali e gli stralci degli strumenti urbanistici rilevanti.
La nota precisava che la documentazione era necessaria per completare l’istruttoria e acquisire i pareri preventivi, indicava la sospensione della pratica in attesa dell’integrazione e avvertiva che, decorso il termine di sessanta giorni senza deposito della documentazione, la domanda sarebbe stata respinta. La comunicazione indicava inoltre il tecnico istruttore e le modalità per richiedere chiarimenti.
La richiesta risultava ricevuta il 7 luglio 2005 da una persona che aveva ritirato la raccomandata all’indirizzo indicato dal richiedente. Non essendo stata depositata alcuna integrazione, il Comune adottava il 26 marzo 2013 l’ordinanza n. 56/13 di rigetto della domanda.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto;
- la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 32 l. 326/2003, nonché eccesso di potere e difetto di istruttoria;
- la violazione dell’art. 6 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di leale collaborazione, completezza dell’istruttoria e giusto procedimento.
Il ricorrente ha sostenuto di avere appreso della richiesta di integrazione soltanto a seguito di accesso agli atti.
Ulteriori accertamenti del Comune
Il Comune ha rappresentato che l’istruttoria catastale aveva evidenziato ulteriori elementi ostativi o comunque rilevanti: il lotto risultava intestato al Demanio dello Stato, Ramo ferrovie, e ricadeva in zona agricola E1, disciplinata dall’art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PRG vigente.
La relazione ministeriale trasmessa al Consiglio di Stato ha condiviso le controdeduzioni comunali e ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha esaminato congiuntamente le censure, riconducendole alla contestazione della violazione delle garanzie partecipative, dell’obbligo di trasparenza, dei principi di leale collaborazione e della completezza dell’istruttoria.
Ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, il permesso in sanatoria può essere rilasciato soltanto quando l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. La disposizione stabilisce inoltre che il dirigente o responsabile dell’ufficio comunale si pronunci entro sessanta giorni, decorso il quale la richiesta si intende rifiutata.
Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto dimostrato che:
- il Comune aveva chiesto una documentazione puntualmente individuata;
- la richiesta era stata ricevuta all’indirizzo indicato dal ricorrente;
- la comunicazione conteneva le informazioni necessarie per consentire la partecipazione e l’integrazione della pratica;
- il richiedente era rimasto inerte per un periodo ampiamente superiore al termine di legge;
- il Comune aveva svolto anche accertamenti d’ufficio sulla titolarità del lotto e sulla capacità edificatoria dell’area.
La Sezione ha quindi escluso che il Comune fosse venuto meno ai propri doveri di collaborazione o al dovere di completare l’istruttoria. Al contrario, l’inerzia è stata imputata al ricorrente, che non aveva riscontrato una richiesta istruttoria ritualmente comunicata.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 135/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 136/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 137/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 138/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 140/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →