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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25033/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo che, escluse alcune aggravanti, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ferrucci per difetto di querela relativamente al reato ascritto (art. 640 c.p.). Il motivo unico di ricorso deduceva violazione di legge in relazione all'art. 120 c.p.: il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto assente una denunzia-querela nonostante fosse agli atti un verbale di ricezione querela sottoscritto dalla persona offesa (Rivis Mirio) e nonostante le dichiarazioni, il racconto dei fatti, gli elementi forniti per identificare l'autore e gli avvisi ex art. 90 c.p.p. indicherebbero la volontà del denunciante di perseguire penalmente l'autore. Il ricorrente sosteneva che la volontà di perseguire non richiede formule sacramentali e che quindi l'atto doveva essere considerato querela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse valutato, con motivazione logica e priva di aporie, l'insieme degli elementi forniti dalla persona offesa come non idonei a dimostrare la volontà di perseguire penalmente l'autore. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel caso di atto redatto dalla polizia giudiziaria, la volontà di perseguire deve emergere chiaramente dal contenuto dell'atto (pur non richiedendo formule sacramentali); nel caso concreto il Tribunale ha compiuto una valutazione di merito corretta e motivata, non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di diritto o manifesta illogicità, che non sono stati riscontrati. Pertanto il provvedimento di non doversi procedere per difetto di querela è stato confermato indirettamente con il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 61, n.5) cod. pen.

    L'aggravante contestata è stata esclusa dal Tribunale; la citazione serve a indicare che il giudizio aveva già escluso quella circostanza aggravante rispetto al fatto-reato.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma del reato contestato (truffa). La dichiarazione di non doversi procedere è stata pronunciata in ragione del difetto di querela per il reato previsto da questa disposizione.

  • art. 120 cod. pen.

    Articolo invocato dal ricorrente come parametro di legge violato. La Corte ha ritenuto che, pur essendo richiamata, la censura implicherebbe una valutazione di merito sulla sussistenza della querela che il Tribunale ha adeguatamente motivato, perciò non si è ravvisata violazione di legge.

  • art. 90 cod. proc. pen.

    Gli avvisi ex art. 90 c.p.p. ricevuti dalla persona offesa sono considerati elementi informativi che possono supportare la valutazione della volontà di perseguire, ma non sono in sé sufficienti a sostituire o a qualificare automaticamente un atto come querela se dal contenuto non emerge chiaramente l'intento punitivo.

Massime di principio

  • La querela (atto di volontà della persona offesa a perseguire il reato perseguibile a querela) deve emergere chiaramente dal contenuto dell'atto ricevuto dalla polizia giudiziaria; non sono però richieste formule sacramentali, ma la volontà deve risultare esplicita o deducibile in modo convincente.
  • Se il giudice di merito valuta, con motivazione logica e coerente, che gli atti e le dichiarazioni non esprimono la volontà di perseguire penalmente, tale valutazione di fatto non è sindacabile in Cassazione salvo vizi di diritto o manifesta illogicità.
  • Informazioni indiziarie (racconti di fatti, elementi identificativi dell'autore, scambi economici, avvisi ex art. 90 c.p.p.) possono supportare l'esistenza di una querela, ma non la sostituiscono se l'intento punitivo non emerge chiaramente.
  • Per evitare contestazioni sulla validità della querela è opportuno che la persona offesa formalizzi per iscritto e sottoscriva una querela nella quale dichiari esplicitamente la volontà di perseguire penalmente l'autore, specialmente quando la denuncia è raccolta dalla polizia giudiziaria.
  • I ricorsi in Cassazione che si fondano essenzialmente sulla diversa valutazione di fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito hanno scarse probabilità di successo se la motivazione del giudice appare logica e argomentata.

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