Cassazione Civile, Sentenza n. 14549/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento (applicazione ICI per 2010-2011 e IMU per 2012-2015) relativi a piattaforme petrolifere collocate oltre le 12 miglia marine. Sostenevano che, in base alla Convenzione di Montego Bay e a norme nazionali, le piattaforme sulla piattaforma continentale rientrano nel "territorio dello Stato" e quindi sono soggette all'imposta immobiliare comunale; chiedevano la riforma della decisione che aveva escluso la potestà impositiva comunale su tali impianti.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha affermato il principio che la piattaforma continentale (e la ZEE) non costituiscono il "territorio dello Stato" ai fini dell'imposizione immobiliare comunale: i diritti dello Stato sulla piattaforma sono "sovrani" ma esercitati solo funzionalmente allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse (art. 77 UNCLOS) e la giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 60 UNCLOS va interpretata entro gli stessi limiti funzionali. Di conseguenza gli impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale non sono assoggettabili all'ICI/IMU comunale; la disposizione che ha istituito l'IMPi dal 2020 (art. 38 d.l. 124/2019) non retroagisce né legittima l'imposizione comunale ante-2020. Spese di giudizio a carico dei ricorrenti in favore di ENI.
Norme richiamate
Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS, "Montego Bay")
artt. 76, 77, 60, 80, 55, 58, 79, 33, 111
La Corte ha interpretato tali disposizioni nel senso che la piattaforma continentale e la ZEE non sono "territorio dello Stato"; i diritti sovrani dello Stato costiero (art.77) sono limitati e funzionali all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse; l'art.60 (giurisdizione esclusiva su isole artificiali/installazioni) va esercitata entro i medesimi limiti funzionali
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI)
Il presupposto impositivo è il possesso di fabbricati siti "nel territorio dello Stato". Tale requisito esclude le installazioni poste sulla piattaforma continentale oltre le 12 miglia, non riconducibili al "territorio dello Stato" ai fini dell'imposizione comunale
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo fiscale/IMU anticipata)
La normativa IMU non ha modificato il presupposto dell'ubicazione dell'immobile "nel territorio dello Stato"; quindi non autorizza l'imposizione comunale sulle piattaforme della piattaforma continentale
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
Rilanciata nella discussione come riferimento all'IMU/IMPi, ma non altera il criterio territoriale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili antecedente all'introduzione dell'IMPi
art. 38 d.l. n. 124/2019 (istituzione dell'IMPi)
La Corte ha ritenuto che l'introduzione dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) a partire dal 2020 non implica che precedentemente i Comuni potessero legittimamente applicare ICI/IMU sulle piattaforme situate sulla piattaforma continentale; l'IMPi non retroagisce né convalida imposizioni locali antecedenti
R.D. 11 febbraio 1927, n. 1443; R.D. 15 febbraio 1939, n. 652; Cod. Civ.
art. 22 R.D. 1443/1927; art. 4 R.D. 652/1939; art. 812 c.c.
Queste norme sono state richiamate dalle parti per sostenere la qualificazione delle piattaforme come "beni immobili". La Corte ha ritenuto non necessario decidere nel merito tale questione una volta risolta la questione territoriale, rimandando implicitamente la valutazione della qualificazione reale/ catasto alle sedi interessate quando rilevante
art. 1, art. 2, art. 4, art. 49
Norme nazionali che regolano ricerca e coltivazione nella piattaforma continentale; richiamate dai ricorrenti per sostenere l'esercizio di poteri statali. La Corte ha osservato che tali norme attestano l'esercizio di prerogative statali connesse allo sfruttamento, ma non trasformano la piattaforma continentale nel "territorio dello Stato" ai fini della territorialità impositiva comunale
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
La Corte ha escluso che la mancata imposizione comunale sulle piattaforme continentali integri un aiuto di Stato ai sensi dell'art.107 TFUE, poiché lo Stato non dispone di potere impositivo territoriale su quelle zone e quindi non può concedere, mediante esenzione, un vantaggio selettivo
Massime di principio
- Le piattaforme situate sulla piattaforma continentale oltre le 12 miglia marine non rientrano nel "territorio dello Stato" ai fini dell'imposizione immobiliare comunale: i diritti statuali su tali aree sono sovrani ma funzionalmente limitati allo sfruttamento e all'esplorazione delle risorse.
- La giurisdizione esclusiva prevista da UNCLOS (art.60 e art.80) su installazioni e strutture va interpretata nei limiti funzionali assegnati dalla Convenzione e non attribuisce piena territorialità fiscale ai Comuni.
- Per i Comuni la possibilità di tassare una piattaforma dipende essenzialmente dalla sua collocazione rispetto al mare territoriale (<=12 miglia) : dentro le 12 miglia è possibile l'assoggettamento comunale; oltre le 12 miglia, no.
- La sola utilizzazione dei servizi comunali da parte del personale imbarcato o argomenti legati al "beneficio" non mutano la questione qualora manchi il presupposto territoriale previsto dalla legge fiscale.
- L'introduzione normativa dell'IMPi dal 2020 non convalida né rende retroattivamente legittime imposizioni comunali ante-2020 sulle piattaforme della piattaforma continentale.
- In controversie simili è cruciale provare la collocazione geografica dell'impianto (mare territoriale vs ZEE/piattaforma continentale) e collegare il tipo di attività svolta (esplorazione/sfruttamento) all'ambito applicativo delle norme internazionali e fiscali.
- Non si sostenga che l'assenza di imposizione comunale costituisca automaticamente aiuto di Stato: se lo Stato non detiene potere impositivo territoriale su una zona, non può concedere un'esenzione come vantaggio selettivo.
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