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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1321/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno nel Comune di Fermo per cinque anni. Il ricorrente deduce (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 6 e 11 del d.lgs. 159/2011 sostenendo che la sua "pericolosità sociale" non sussisterebbe poiché l'ultimo reato risale al 2020 e quindi non sarebbe assiduamente dedito al crimine; (2) vizio di motivazione in ordine alla durata massima della misura nonostante la presunta cessazione della pericolosità nel 2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione adeguata e non viziata: il ricorrente ha commesso numerosi reati dal 2011 al 2020 (contro la persona, il patrimonio, la P.A., in materia di armi e stupefacenti), ha precedenti di polizia, misure cautelari e un precedente avviso orale risultato inefficace (nuove fattispecie successive). Per tali ragioni la misura di sorveglianza speciale e la sua durata (massima) sono state giudicate congrue. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    I motivi di ricorso invocati sono stati inquadrati rispettivamente come contestazioni di violazione di legge (lett. b) e di presunto difetto di motivazione ai sensi di lett. e). La Cassazione ricorda i limiti della sua sindacabilità: può intervenire per violazione di legge o per motivazione inesistente/meramente apparente ma non per una semplice rivalutazione del merito o per l'illogicità manifesta.

  • artt. 1, 4, 6 e 11 d.lgs. 159/2011 (codice antimafia e misure di prevenzione)

    Le disposizioni disciplinano i presupposti e i criteri per l'applicazione delle misure di prevenzione (valutazione della pericolosità sociale, condizioni personali, durata). Nel caso si è ritenuto che la reiterazione di reati e l'inefficacia di misure meno afflittive giustificassero la sorveglianza speciale e la sua durata massima.

  • art. 4 I. n. 1423/56 richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65

    Richiamato per precisare i limiti del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione: il rimedio in Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    Conferma la richiamata disciplina sui rimedi e le specialità del procedimento di prevenzione, contribuendo a delimitare l'ambito di sindacabilità in sede di legittimità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limitazione della riproduzione integrale dei motivi nel ricorso; il ricorso in Cassazione deve essere formulato nei limiti previsti dalle disposizioni attuative, regolandone la trattazione.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la Cassazione verifica principalmente la correttezza giuridica e l'esistenza di una motivazione non meramente apparente; non riconsidera liberamente il merito dei fatti.
  • La "recentità" dell'ultimo reato non è l'unico parametro: una pluralità di reati nell'arco di anni, precedenti di polizia e l'inefficacia di misure meno gravose possono giustificare la qualificazione di pericolosità sociale e la misura di prevenzione.
  • La fissazione della durata (anche fino al massimo legale) può essere ritenuta proporzionata se adeguatamente motivata con riferimento all'intensità e alla durata dell'attività criminale e all'inefficacia di provvedimenti precedenti.
  • Chi impugna deve dimostrare che il provvedimento ha omesso di valutare un elemento potenzialmente decisivo; l'assenza di tale dimostrazione rende il ricorso inammissibile per i limiti del sindacato di legittimità.
  • La Corte può condannare il ricorrente alle spese e infliggere ammende quando il ricorso risulti manifestamente infondato o inammissibile senza giustificato motivo.

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