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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01467/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Taranto, con la quale gli era stata applicata la pena concordata in relazione al delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Nel ricorso, affidato al difensore di fiducia, sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte rileva però che tali censure non rientrano tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, essendo il ricorso ammissibile soltanto per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; profili che non risultano dedotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul fatto che i motivi proposti eccedono i limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, come ridefiniti dalla legge n. 103/2017 e dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai motivi attinenti alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata quale fonte delle modifiche al codice di rito che hanno ristretto i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice contestata, relativa alla detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi e non consente di contestare in via generale la motivazione sulla responsabilità.
  • Le doglianze di vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità sono inammissibili se non si traducono in uno dei motivi specificamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento è inammissibile, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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