Cassazione Penale, Ordinanza n. 32233/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Messina del 7 ottobre 2024, deducendo vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. Ha lamentato, in particolare, un trattamento deteriore rispetto a quello riservato a una coimputata, condannata a due anni di reclusione per il reato associativo e ammessa al beneficio. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano manifestamente infondate, generiche e assertive, nonché non adeguatamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d'appello aveva motivato il diniego sulla prognosi negativa di reiterazione criminosa, desunta dalla condotta commessa e dalla vicinanza dell'imputato a soggetti operanti in contesti delinquenziali, ai quali avrebbe potuto nuovamente prestare supporto. Il ricorrente aveva inoltre riconosciuto che la coimputata rispondeva di reati diversi, sicché non sussisteva una perfetta sovrapponibilità delle posizioni processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e privo di specificità. Ha ritenuto logica, congrua e giuridicamente corretta la motivazione della Corte d'appello sul diniego della sospensione condizionale, osservando che il giudice di merito può valorizzare gli elementi ritenuti prevalenti ai fini della prognosi prevista dagli artt. 164 e 133 c.p., senza dover esaminare analiticamente ogni elemento previsto dall'art. 133 c.p. Ha escluso che il diverso trattamento della coimputata integrasse un vizio motivazionale, poiché le posizioni non erano perfettamente sovrapponibili e non risultavano argomentazioni irragionevoli o paradossali. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
La sospensione condizionale della pena richiede una valutazione prognostica sulla futura astensione dalla commissione di reati, da compiere alla luce delle circostanze rilevanti.
Il giudice deve considerare le circostanze rilevanti per la gravità del reato e la capacità a delinquere, ma può motivare il diniego valorizzando gli elementi ritenuti prevalenti, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli indicati dalla norma.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità è imputabile al ricorrente, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista.
Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; doglianze generiche e meramente assertive non superano il vaglio di ammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito può fondare il diniego sugli elementi ritenuti prevalenti tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., senza l'obbligo di esaminarli tutti analiticamente, purché la motivazione renda comprensibile la prognosi negativa di futura reiterazione criminosa.
- La prognosi richiesta dall'art. 164 c.p. deve essere ancorata a elementi concreti riferiti alla gravità della condotta e alla capacità a delinquere; la condotta posta in essere e la vicinanza a soggetti operanti in contesti delinquenziali possono sostenere, se adeguatamente valorizzate, il giudizio di possibile reiterazione.
- Il diverso trattamento sanzionatorio o in punto di benefici riservato a un coimputato non determina di per sé un vizio di motivazione: occorre una perfetta sovrapponibilità delle posizioni e, in presenza di situazioni prospettate come identiche, l'irragionevolezza o la natura paradossale della motivazione differenziatrice.
- È inammissibile per manifesta infondatezza e difetto di specificità il ricorso per cassazione che non si confronti adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a formulare doglianze assertive.
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