Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18164/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la legittimità di un'intimazione di pagamento e della cartella prodromica relative a Irpef per l'anno d'imposta 2004, basate su un avviso di accertamento ritualmente notificato e non impugnato. Con l'unico motivo di ricorso ha censurato la ritenuta regolarità della notifica della cartella e dell'intimazione, sostenendo che la notifica a mezzo posta sarebbe stata valutata soltanto quanto agli adempimenti formali, senza verificare l'esattezza dell'indirizzo del destinatario, in quanto privo del numero civico, e deducendo anche l'inesistenza della notifica perché eseguita da soggetto non abilitato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza non indicava in modo chiaro se si trattasse di vizio di motivazione o di errore di diritto, non specificava le norme asseritamente violate né le ragioni della censura ai sensi dell'art. 360 c.p.c., e non si confrontava con l'articolata motivazione della sentenza impugnata. La censura si risolveva quindi in una generica lamentela di ingiustizia della decisione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, autosufficiente e riconducibile a uno dei vizi previsti dall'art. 360 c.p.c.; una doglianza generica o meramente assertiva è inammissibile.
  • La parte ricorrente deve chiarire se denuncia un errore di diritto o un vizio motivazionale e indicare puntualmente la norma violata o il passaggio logico-argomentativo censurato.
  • Non è sufficiente contestare in astratto la "ingiustizia" della sentenza: il motivo deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato ove previsto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.