Cassazione Civile, Ordinanza n. 18164/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la legittimità di un'intimazione di pagamento e della cartella prodromica relative a Irpef per l'anno d'imposta 2004, basate su un avviso di accertamento ritualmente notificato e non impugnato. Con l'unico motivo di ricorso ha censurato la ritenuta regolarità della notifica della cartella e dell'intimazione, sostenendo che la notifica a mezzo posta sarebbe stata valutata soltanto quanto agli adempimenti formali, senza verificare l'esattezza dell'indirizzo del destinatario, in quanto privo del numero civico, e deducendo anche l'inesistenza della notifica perché eseguita da soggetto non abilitato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza non indicava in modo chiaro se si trattasse di vizio di motivazione o di errore di diritto, non specificava le norme asseritamente violate né le ragioni della censura ai sensi dell'art. 360 c.p.c., e non si confrontava con l'articolata motivazione della sentenza impugnata. La censura si risolveva quindi in una generica lamentela di ingiustizia della decisione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il ricorso deve contenere l'esposizione chiara e specifica dei motivi; la mancanza di una censura intelligibile e puntuale determina inammissibilità.
Le ragioni di impugnazione devono essere ricondotte a uno specifico vizio tipizzato, che va esplicitato nel ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Il contributo unificato aggiuntivo è pari a quello dovuto per il ricorso principale, nei casi previsti dalla norma.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, autosufficiente e riconducibile a uno dei vizi previsti dall'art. 360 c.p.c.; una doglianza generica o meramente assertiva è inammissibile.
- La parte ricorrente deve chiarire se denuncia un errore di diritto o un vizio motivazionale e indicare puntualmente la norma violata o il passaggio logico-argomentativo censurato.
- Non è sufficiente contestare in astratto la "ingiustizia" della sentenza: il motivo deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato ove previsto.
Come è indicizzato
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