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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01534/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello emessa in sede di rinvio dopo una precedente decisione rescindente della Cassazione. I fatti riguardano un sinistro con lesioni personali stradali: la difesa sostiene che, alla luce della perizia svolta nel rinvio, la responsabilità dell'imputato non integrerebbe il reato di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis c.p., ma soltanto lesioni colpose semplici ex art. 590, comma 1, c.p., con conseguente necessità di derubricazione. In subordine, contesta il trattamento sanzionatorio, assumendo che la pena sarebbe illegale o comunque eccessiva perché non adeguatamente ridotta nonostante il concorso di colpa della persona offesa, la cui condotta avrebbe avuto rilievo predominante nel determinismo dell'evento. Con memoria, la difesa ha anche chiesto la rimessione del procedimento ad altra sezione o alle Sezioni Unite per asserito contrasto giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che sulla qualificazione giuridica del fatto si fosse già formato il giudicato parziale, poiché la precedente sentenza rescindente aveva accolto solo la censura relativa all'attenuante speciale del comma 7 dell'art. 590-bis c.p., lasciando ferma l'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni stradali ex art. 590-bis c.p. Il giudizio di rinvio era quindi limitato alla sola verifica dell'attenuante. Quanto alla pena, la Corte ha escluso che vi fosse una pena "di fatto" illegale: la base sanzionatoria indicata era di due mesi di reclusione, già frutto di una riduzione rispetto al minimo legale, e la rideterminazione complessiva è stata ritenuta congrua e sorretta da motivazione non illogica. Non sono stati ravvisati i presupposti per la rimessione ad altra sezione o alle Sezioni Unite. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.

    Richiamato dalla difesa nel motivo di ricorso, in relazione alla causalità dell'evento lesivo.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato dalla difesa nel motivo di ricorso, in relazione al concorso di cause nel determinismo dell'evento.

  • art. 590 c.p.

    Invocato dalla difesa come qualificazione alternativa del fatto, sostenendo che la responsabilità fosse al più per lesioni colpose semplici e non per lesioni stradali aggravate.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare la valutazione probatoria e la lettura delle risultanze peritali.

  • art. 220 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla perizia disposta nel giudizio di rinvio.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato sia dalla difesa sia dalla Corte in tema di individualizzazione della pena e proporzionalità del trattamento sanzionatorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno della censura di motivazione e del corretto svolgimento del giudizio.

  • art. 590-bis c.p.

    La Corte afferma che l'attenuante opera solo nelle ipotesi di lesioni stradali ex art. 590-bis c.p. e che il giudizio di rinvio era limitato alla sua applicabilità; la pena può essere diminuita fino alla metà quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare la determinazione della pena e la sua proporzionalità.

  • art. 624 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per affermare la definitività della statuizione sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica del fatto contenuta nella sentenza rescindente.

  • art. 627 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per delimitare l'oggetto del giudizio di rinvio alla sola questione devoluta dalla sentenza rescindente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente: se questa annulla solo su un punto specifico, tutto il resto della decisione, compresa la qualificazione giuridica del fatto non travolta dal rinvio, passa in giudicato parziale.
  • Quando si censura in cassazione la motivazione sulla base di una perizia o di altre risultanze istruttorie, non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito o una lettura alternativa del compendio probatorio, salvo che si deduca uno specifico travisamento decisivo.
  • Una doglianza sulla pena è inammissibile se si risolve in un generico dissenso sulla quantificazione, quando la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente, non illogica e coerente con i criteri di individualizzazione del trattamento sanzionatorio.
  • L'attenuante speciale prevista per le lesioni stradali opera entro il perimetro del reato di cui all'art. 590-bis c.p. e non può essere utilizzata come base per riqualificare il fatto in un diverso titolo di reato una volta formatosi il giudicato sulla responsabilità.
  • La richiesta di rimessione del processo ad altra sezione o alle Sezioni Unite richiede la concreta sussistenza dei presupposti processuali e non può fondarsi su una mera prospettazione difensiva di contrasto giurisprudenziale non adeguatamente dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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