Cassazione Penale, Sentenza n. 33906/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.): la Corte territoriale, avendo ritenuto la desistenza volontaria rispetto al tentato furto pluriaggravato, avrebbe comunque erroneamente qualificato la condotta come violazione di domicilio aggravata invece di ritenere tale reato assorbito nel reato originario; 2) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.): la Corte non avrebbe adeguatamente motivato la quantificazione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante prevista dall'art. 614, comma quarto, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima censura ha ritenuto infondata la tesi della difesa: l'art. 624-bis ha ampliato la sfera di punibilità in rapporto al luogo ma non ha eliminato il nesso finalistico tra introduzione e impossessamento; per effetto della desistenza volontaria (art. 56, comma 3, c.p.) l'imputato è punito per gli atti compiuti quando questi costituiscono un reato diverso, pertanto la Corte territoriale ha correttamente qualificato come violazione di domicilio aggravata (art. 614, comma 4) la condotta posta in essere dopo l'introduzione forzata nell'abitazione. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata: le circostanze attenuanti generiche sono state valutate e dichiarate equivalenti ma non prevalenti rispetto all'aggravante, e la pena è stata determinata con adeguata argomentazione (in appello pena rideterminata in un anno di reclusione e revoca della libertà vigilata). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Ha ampliato l'area della punibilità in relazione al luogo (introduzione in edificio o luogo destinato a privata dimora) ma non ha eliminato il requisito del nesso finalistico fra introduzione e impossessamento; l'introduzione è uno strumento di commissione del reato.
art. 614, comma quarto, cod. pen.
Configurata la violazione di domicilio aggravata per la forzatura dell'accesso e l'introduzione nell'abitazione; nella fattispecie la condotta dell'imputato è stata ritenuta integrativa di tale reato.
art. 56, comma terzo, cod. pen.
"Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso"
Principio applicato per affermare che la desistenza dal tentativo di furto non esclude la punibilità per gli atti compiuti che costituiscono un diverso reato (qui: violazione di domicilio).
art. 625, comma primo, n. 1 cod. pen.
Richiamato come norma previgente che collegava l'aggravante al mezzo dell'introduzione in privata dimora; utile per interpretare la portata dell'aggravante anche dopo l'introduzione dell'art. 624-bis.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Fondamento normativo del primo motivo di ricorso (violazione di legge/erronea applicazione della legge).
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento normativo del secondo motivo di ricorso (vizio di motivazione).
Massime di principio
- La desistenza volontaria dal reato principale non impedisce la punibilità per reati distinti compiuti nella fase esecutiva: se gli atti compiuti costituiscono, di per sé, un altro reato, l'imputato è punibile per quest'ultimo ai sensi dell'art. 56, comma 3, c.p.
- L'introduzione in un'abitazione è strumentale al reato (mezzo): la sola introduzione, se accompagnata da atti qualificanti diversi dall'impossessamento (es. forzatura, permanenza abusiva), può integrare il reato di violazione di domicilio anche quando il tentativo di furto sia stato abbandonato.
- In sede di valutazione delle circostanze attenuanti e dell'entità della pena il giudice di merito può basarsi sui fattori ritenuti decisivi senza dover esaminare in motivazione ogni elemento favorevole o sfavorevole, purché sia data conto delle argomentazioni ritenute rilevanti e si eviti motivazione apparente o contraddittoria.
- L'ampliamento della fattispecie tipica (es. art. 624-bis) non altera automaticamente i requisiti essenziali del reato quando questi attengono al nesso finalistico: occorre verificare sempre la sussistenza degli elementi psicologici e materiali previsti dalla norma.
- Nei casi di concorso apparente di norme, il criterio guida è verificare se l'atto posto in essere sia assorbente o se costituisca reato autonomo; la desistenza rende possibile la prosecuzione della responsabilità per il reato autonomo costituito dagli atti compiuti.
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