Sentenza n. 272/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza del 6.06.2024 n. 608/2024 emessa dal Tribunale di Locri, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato relativo al riconoscimento della carta docente per le annualità indicate nella sentenza del Tribunale di Locri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, n. 608/2024, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 e condannato il Ministero a mettere a disposizione l’importo di 500 euro per ciascun anno scolastico documentato. Nel corso della camera di consiglio, la difesa della ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto, soltanto il 12 gennaio 2026, alla ricarica della carta docente, chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione secondo cui l’amministrazione aveva effettuato la ricarica della carta docente. Il Collegio ha tuttavia rilevato che non era stata fornita in atti la dimostrazione dell’effettiva ottemperanza al giudicato. Nonostante ciò, ha ritenuto insussistenti i presupposti per una decisione favorevole sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale e ne ha disposto la compensazione, ponendo a carico dell’amministrazione soltanto il rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale è stato proposto il ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce la base normativa del rimborso del contributo unificato posto a carico dell’amministrazione resistente, pur in presenza di compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione dichiara di avere eseguito il giudicato e tale esecuzione determina il venir meno dell’interesse alla decisione, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La mera dichiarazione dell’avvenuta esecuzione del giudicato, se non adeguatamente documentata in atti, non consente al giudice dell’ottemperanza di attestare l’effettiva conformità dell’attività amministrativa al comando giudiziale.
- La sopravvenuta esecuzione dell’obbligo dedotto in giudizio non comporta automaticamente la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale; il giudice può compensare le spese, disponendo separatamente il rimborso del contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti.
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