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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18266/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mancuso impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). Sosteneva che gli elementi di prova utilizzati a suo carico erano inutilizzabili perché raccolti dopo che, pur essendo irreperibile e violando gli obblighi di sorveglianza, non era stato arrestato tempestivamente dalle forze dell'ordine. Denunciava una presunta 'frode' della funzione e deduceva violazioni dell'art. 191 cod. proc. pen.; in via subordinata sollevava questione di legittimità costituzionale di tale articolo per contrasto con vari articoli della Costituzione e della CEDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: non esiste un diritto ad essere arrestati la cui violazione renda automaticamente inutilizzabili le prove raccolte successivamente; la normativa sull'arresto in flagranza è estranea al regime di utilizzabilità delle prove. Inoltre, per il reato contestato l'arresto non è obbligatorio ma facoltativo ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. n.159/2011, per cui non può parlarsi di 'frode' per la mancata esecuzione di un arresto non obbligatorio. La questione di legittimità costituzionale sollevata è stata dichiarata inammissibile per irrilevanza. Mancuso è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base procedurale per il rigetto dell'appello in sede di riesame; la Corte rileva che l'ordinanza del Tribunale è conformemente motivata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norma indicata come fondamento dei motivi di cassazione; la Corte giudica i motivi dedotti alla stregua di tali prescrizioni e li ritiene manifestamente infondati.

  • art. 309, comma 9, terzo inciso cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la mancata contestazione della scelta di differire l'arresto; la Corte non ritiene che la disciplina degli arresti incida sull'utilizzabilità delle prove.

  • art. 292, comma 2-ter cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di doglianza; la Corte non ne ricava alcuna regola che renda inutilizzabili le prove raccolte per omissione di un arresto non obbligatorio.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma sull'inutilizzabilità delle prove ottenute in violazione dei diritti; la Corte ritiene che non sia stata violata nella specie e che il richiamo all'articolo sia non pertinente, pertanto la questione di costituzionalità è inammissibile per irrilevanza.

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma richiamata dalla Corte per evidenziare che, per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, l'arresto è facoltativo anche fuori dei casi di flagranza; da ciò deriva che la mancata esecuzione dell'arresto non costituisce necessariamente illecito che pregiudichi l'utilizzabilità delle prove.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e alle pene pecuniarie in caso di ricorso dichiarato infondato o inammissibile; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti consequenziali alla decisione da svolgere in cancelleria.

  • Riferimenti costituzionali e convenzionali (artt. 3, 24, 97, 111 Cost.; artt. 2, 6, 13, 17 CEDU)

    Citati nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente; la Corte li ritiene non rilevanti rispetto alla fattispecie perché il presupposto di illegittimità delle prove (mancato arresto obbligatorio) non sussiste.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione immediata di un arresto non crea automaticamente un diritto alla inutilizzabilità delle prove raccolte successivamente; non esiste un 'diritto ad essere arrestato' il cui mancato esercizio invalida la prova.
  • La disciplina dell'arresto in flagranza è distinta dalla disciplina dell'utilizzabilità delle prove: eventuali omissioni nell'esecuzione di un arresto possono avere rilievo disciplinare ma non necessariamente probatorio.
  • Se la legge prevede l'arresto come facoltativo per il reato contestato, la scelta delle forze di polizia di non procedere subito all'arresto non determina, di per sé, alcuna 'frode' che renda inutilizzabili le prove.
  • L'art. 191 cod. proc. pen. esclude l'utilizzabilità delle prove acquisite in violazione di diritti fondamentali; tuttavia, occorre valutare concretamente se e quale diritto sia stato effettivamente violato nel processo di acquisizione delle prove.
  • Le questioni di costituzionalità sollevate in via subordinata vengono dichiarate inammissibili se la normativa impugnata risulta non pertinente o irrilevante rispetto ai fatti e alle doglianze prospettate.
  • In situazioni simili, la difesa dovrebbe documentare concretamente una illegittimità nell'attività investigativa o una violazione di diritti fondamentali nell'acquisizione delle prove, e non basare la censura solo sulla mancata esecuzione immediata di un arresto.

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