Cassazione Civile, Ordinanza n. 01855/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva revocato i benefici "prima casa" richiesti in relazione a un atto di compravendita di una unità immobiliare ritenuta di lusso ai sensi dell’art. 7 del d.m. 2 agosto 1969, con recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e delle sanzioni. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente; la CTR della Liguria aveva poi accolto l’appello annullando la pretesa fiscale limitatamente alle sanzioni. La contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello per ottenere l’annullamento anche delle imposte; la Cassazione, con ordinanza n. 9318/2024, aveva rigettato il ricorso. Con il presente giudizio di revocazione ex art. 391-bis c.p.c. in relazione all’art. 395 n. 4 c.p.c., la contribuente deduce un preteso errore di fatto revocatorio: sostiene che la Corte abbia erroneamente supposto l’esistenza di un motivo di ricorso incidentale dell’Agenzia avente ad oggetto le sanzioni, motivo in realtà non proposto, e che l’affermazione contenuta nell’ordinanza sulla legittimità del provvedimento anche quanto alle sanzioni fosse incompatibile con il dispositivo e dunque sintomatica di una falsa percezione degli atti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo di revocazione inammissibile. Ha affermato che l’errore denunciato non integra errore di fatto revocatorio, perché la mancata o erronea supposizione di un giudicato interno o di un capo di sentenza non contestato attiene a un errore di diritto e non a una svista materiale. Inoltre ha escluso in fatto che la precedente ordinanza avesse realmente riformato la sentenza di appello sulle sanzioni: non risultava alcun ricorso incidentale dell’Agenzia sul punto, il motivo di ricorso della contribuente non chiedeva la declaratoria di legittimità dell’avviso nella sua interezza e nel dispositivo dell’ordinanza non vi era alcuna statuizione di riforma sul capo sanzioni. L’inciso sulla legittimità del provvedimento anche quanto alle sanzioni è stato qualificato come obiter dictum, inidoneo a incidere sul dispositivo. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
costituisce il fondamento del ricorso per revocazione straordinaria avverso sentenze e ordinanze della Corte di cassazione
la revocazione della decisione della Cassazione è ammissibile solo per errore di fatto nei limiti dell’art. 395 n. 4 c.p.c.
«quando l’errore risulti dagli atti o dai documenti della causa. Vi è questo errore quando l’errore risulti dagli atti o dai documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare»
l’errore revocatorio richiede una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti e non può consistere in valutazioni giuridiche o in apprezzamenti delle risultanze processuali
d.m. 2 agosto 1969, art. 7
richiamato come parametro per qualificare l’immobile come bene di lusso ai fini della perdita del beneficio prima casa
menzionato nel contesto della richiesta della contribuente di applicazione del nuovo regime, ma non determinante ai fini dell’esito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità, l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato per il deposito della memoria in vista dell’adunanza camerale
Massime di principio
- La revocazione della sentenza o ordinanza della Cassazione è ammessa solo per errore di fatto revocatorio, cioè per una svista materiale risultante dagli atti, immediatamente percepibile e decisiva; resta escluso ogni errore che richieda valutazioni giuridiche o interpretative.
- L’erronea supposizione dell’esistenza di un giudicato interno, o la sua mancata considerazione, integra di regola un errore di diritto e non un errore di fatto revocatorio, perché coinvolge l’interpretazione della regola decisoria e non la percezione di un dato processuale.
- Per integrare il vizio revocatorio non basta che nella motivazione compaia un’affermazione astrattamente incompatibile con la difesa di parte: occorre che tale errore abbia inciso realmente sulla decisione, mentre un inciso non decisivo privo di riscontro nel dispositivo può costituire mero obiter dictum.
- In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, prevale il dispositivo, sicché un’affermazione contenuta nella motivazione che non trovi corrispondenza nel dispositivo non altera di per sé il contenuto decisorio della pronuncia.
- La mancanza di un ricorso incidentale su un capo specifico impedisce di attribuire alla Cassazione una riforma di quel capo se il dispositivo non lo esprime in modo chiaro e univoco.
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