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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19436/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Una contribuente, che aveva svolto attività artigianale nel periodo maggio-agosto 2012, aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito emesso dall'INPS per omesso versamento di contributi previdenziali. Il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alle spese in favore della parte contumace. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more, l'INPS aveva trasmesso un estratto telematico attestante lo sgravio amministrativo delle somme oggetto dell'avviso; tuttavia, avendo la parte appellante censurato il capo sulle spese, la Corte ha condannato l'INPS al rimborso delle spese di entrambi i gradi sulla base della soccombenza virtuale. In Cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., della L. n. 794 del 1942 e degli artt. 2-5 del D.M. n. 55 del 2014, sostenendo che la liquidazione delle spese in euro 1.888,00 fosse inferiore ai minimi inderogabili rapportati al valore della causa (indicato in euro 13.247,57), che fosse priva di adeguata specificazione e che non fosse motivata la riduzione rispetto alla nota spese; chiedeva quindi una liquidazione più elevata o, in subordine, dimezzata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la censura non indicava in modo specifico i minimi tariffari asseritamente violati e la nota spese riprodotta non consentiva di verificare lo scostamento rispetto ai parametri; ha richiamato il principio secondo cui la motivazione è necessaria solo quando il giudice si discosti ulteriormente dai valori tabellari, non quando si collochi tra minimo e massimo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell'INPS; è stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla liquidazione delle spese fosse generica, perché non erano specificati i minimi tariffari asseritamente superati e la nota spese non consentiva il controllo della dedotta violazione. Ha inoltre affermato che il potere discrezionale del giudice nella liquidazione delle spese, entro i limiti tabellari, non è sindacabile in cassazione salvo scostamenti ulteriori che richiedano motivazione. Non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva dell'INPS e ha dato atto dell'obbligo di pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 91-92 c.p.c.

    Richiamati come norme sulla condanna e ripartizione delle spese di lite, la cui violazione era dedotta dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta generica e inammissibile.

  • artt. 115-116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente nel lamentare un'erronea valutazione della nota spese e dei presupposti fattuali della liquidazione.

  • L. 13 giugno 1942, n. 794

    Richiamata in relazione alla disciplina dei compensi professionali e ai minimi tariffari invocati dalla ricorrente.

  • artt. 2-5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamati come parametri per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte ribadisce che, entro i limiti tabellari, la liquidazione è discrezionale e non sindacabile salvo ulteriore scostamento motivato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata per il procedimento camerale e il termine riservato per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il D.M. n. 55 del 2014, la scelta del giudice compresa tra i valori minimo e massimo tabellari rientra nel potere discrezionale e, di regola, non è sindacabile in cassazione.
  • La motivazione specifica è necessaria quando il giudice si discosti ulteriormente dai parametri tabellari, aumentando o diminuendo gli importi oltre la forbice prevista, così da rendere controllabili le ragioni e la misura dello scostamento.
  • La censura di violazione dei minimi tariffari deve essere puntuale e autosufficiente: chi la propone deve indicare concretamente i minimi asseritamente violati e mettere la Corte in condizione di verificare lo scostamento sulla base degli atti richiamati.
  • Una doglianza generica sulla liquidazione delle spese, non supportata dalla precisa indicazione degli importi minimi e dal contenuto rilevante della nota spese, è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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