Cassazione Civile, Ordinanza n. 19429/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (richiedente asilo)
La controversia
La controversia trae origine da un provvedimento dell’Unità Dublino con cui un richiedente protezione internazionale era stato trasferito in Germania, individuata come Stato membro competente perché primo Paese UE nel quale aveva presentato domanda di asilo. Il Tribunale di Roma ha annullato il trasferimento ritenendo non provata, da parte dell’amministrazione, l’osservanza degli obblighi informativi previsti dall’art. 4 del Regolamento Dublino III e dall’art. 10 del d.lgs. 25/2008. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013: ha sostenuto che la procedura sarebbe unitaria, che l’obbligo informativo sarebbe stato assolto tramite compilazione e sottoscrizione del modello C3 con interprete, colloquio personale e consegna dell’opuscolo informativo previsto per la domanda di protezione internazionale. Il richiedente intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che gli obblighi informativi e partecipativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 sono autonomi rispetto agli adempimenti informativi della domanda di protezione internazionale ex art. 10 d.lgs. 25/2008; devono essere adempiuti in modo sostanziale, mediante consegna dello specifico opuscolo comune e colloquio personale sulle informazioni espressamente previste dal regolamento. Nel caso concreto, la sola sottoscrizione del modello C3 e la consegna dell’opuscolo relativo alla domanda di asilo non bastavano a dimostrare l’assolvimento degli obblighi relativi alla procedura Dublino. È stato quindi confermato l’annullamento del trasferimento. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della parte intimata; escluso il raddoppio del contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 4 Reg. UE n. 604/2013
impone agli Stati membri un obbligo specifico di informazione, per iscritto e in modo sistematico e oggettivo, mediante consegna di uno specifico opuscolo informativo comune relativo alla procedura Dublino e ai diritti connessi.
art. 5 Reg. UE n. 604/2013
prevede il colloquio personale e gli adempimenti informativi funzionali a consentire al richiedente di fornire tutte le informazioni utili alla determinazione dello Stato membro competente.
disciplina gli obblighi informativi relativi alla domanda di protezione internazionale, ma non è fungibile né assorbente rispetto agli obblighi specifici della procedura Dublino.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio con motivazione riservata.
Regolamento (UE) n. 604/2013
la procedura di determinazione dello Stato membro competente ha autonomia strutturale e funzionale rispetto alla domanda di asilo ed è regolata da obblighi informativi specifici.
Regolamento (UE) n. 603/2013
richiamato per l’allegato contenente l’opuscolo informativo comune destinato a informare il richiedente nella procedura Dublino.
Massime di principio
- Gli obblighi informativi previsti per la procedura Dublino hanno natura autonoma rispetto agli obblighi informativi relativi alla domanda di protezione internazionale e non possono essere considerati assorbiti da questi ultimi.
- L’adempimento degli obblighi informativi in materia Dublino va valutato in senso sostanziale: occorre che il richiedente riceva effettivamente, in forma completa e oggettiva, le informazioni prescritte dal regolamento.
- La sola sottoscrizione del modello di domanda di asilo o la consegna dell’opuscolo previsto per la protezione internazionale non sono sufficienti a dimostrare, di per sé, l’adempimento degli obblighi informativi specifici della procedura di trasferimento Dublino.
- Se non risulta provato l’assolvimento degli obblighi di informazione e del colloquio previsti dal Regolamento Dublino III, la decisione di trasferimento deve essere annullata.
- L’amministrazione è onerata della prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi informativi imposti dal Regolamento UE n. 604/2013.
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