Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 788/2021 del 19/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Consorzio impugna la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile, in forma solidale con la Regione Puglia, per i danni causati dalla tracimazione del canale "Maestro" sul fondo degli attori (anni 2009-2012). Il ricorrente deduce principalmente: (i) mancanza di legittimazione passiva perché l'affidamento, con decreto n.10038/2012, riguarderebbe solo lavori di sistemazione idraulica e non la responsabilità per eventi anteriori; (ii) errata qualificazione del canale come "canale di bonifica" e confusione tra il canale "Maestro" e il canale "Coverto"; (iii) incompetenza del Consorzio per la custodia e che gli eventi meteorologici costituirebbero caso fortuito escludente la responsabilità; (iv) errore nella liquidazione e ripartizione delle spese processuali, dovendo l'Acquedotto Pugliese essere rifuso dal Comune di Faggiano che lo aveva chiamato in garanzia e la Regione dovendo concorrere alle spese in solido.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, sulla base della C.T.U. e degli elementi probatori, il canale "Maestro" è un corso d'acqua pubblico inserito negli elenchi delle acque pubbliche come "canale di scolo Coverto" e con natura di canale di bonifica, facente parte del comprensorio di bonifica affidato al Consorzio "Stornara e Tara". Tale accertamento è qualificato come fatto ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivato. Ne consegue l'obbligo di manutenzione a carico del Consorzio e la sua responsabilità per i danni da cattiva manutenzione; non rileva che i danni si siano verificati prima dell'affidamento dei lavori del 2012, perché il canale era già nel comprensorio di bonifica. La Corte ha altresì ritenuto infondata l'eccezione del caso fortuito: gli eventi meteorologici non erano straordinari e la tracimazione derivò da carente manutenzione. Quanto alle spese, il rigetto integrale dell'appello del Consorzio ha giustificato la condanna del Consorzio al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente; la Regione non è stata condannata in solido alle spese poiché aveva rinunciato all'impugnazione e la decisione del primo grado era divenuta definitiva nei suoi confronti. Infine, è stata disposta la contribuzione unificata aggiuntiva prevista dal d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ. (n. 3 e n. 5)

    art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.

    Gli artt. citati sono invocati dal ricorrente per censurare violazioni di norme di diritto e difetto di motivazione; la Corte ricorda che molti dei punti contestati erano accertamenti di fatto (non sindacabili in cassazione) e che la motivazione del giudice di merito era congrua.

  • art. 2051 cod. civ.

    Invocato in relazione alla responsabilità per la custodia delle cose (canale) e alla possibilità che eventi meteorologici costituiscano caso fortuito; la Corte ha ritenuto che non sia stato provato il caso fortuito escludente la responsabilità del custode.

  • art. 26 I. reg. Puglia n. 17/2000

    art. 26 I. reg. Puglia n. 17 del 2000

    La norma attribuisce funzioni di piccola polizia idraulica ai Comuni; la Corte chiarisce che tale attribuzione non esclude la responsabilità della Regione o dei Consorzi di bonifica quando i corsi d'acqua abbiano funzione di bonifica.

  • Decreto Ministero Politiche Agricole n. 10038/2012

    L'affidamento di lavori di sistemazione idraulica non implica automaticamente responsabilità esclusiva o esclusione della responsabilità pregressa del Consorzio se il corso d'acqua era già parte del comprensorio di bonifica affidato al Consorzio.

  • d.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater e 1-bis

    art. 13 comma 1-quater e 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    Norme relative al contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento supplementare dovuto dal ricorrente.

  • Principi di giurisprudenza della Corte di Cassazione (segnalati)

    Cass. Sez. Un. n. 8053/2014; Cass. Sez. Un. n. 616/2019; Cass. n. 5262/2001; Cass. Sez. Un. n. 23745/2020

    La Corte richiama precedenti per distinguere la fattispecie: ove un corso d'acqua non rientri nel comprensorio di bonifica, l'affidamento di opere non comporta di per sé responsabilità di manutenzione; nel caso concreto, invece, il canale era già parte del comprensorio di bonifica, rendendo applicabile la responsabilità consortile.

Massime di principio

  • L'appartenenza di un corso d'acqua al comprensorio di bonifica e l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche con carattere di "bonifica" attribuiscono al consorzio la custodia e l'obbligo di manutenzione; tale accertamento è fatto e difficilmente riesaminabile in Cassazione se ben motivato.
  • L'affidamento amministrativo di lavori (es. decreto ministeriale) non estende né limita automaticamente le responsabilità pregresse: va verificato se prima dell'affidamento il corso d'acqua era già affidato al consorzio per gestione e manutenzione.
  • La qualificazione dell'evento quale "caso fortuito" esclude la responsabilità solo se provato come straordinario o eccezionale; eventi meteorologici ordinari non sottraggono la responsabilità se la tracimazione è dovuta a cattiva manutenzione.
  • Le attribuzioni di funzioni di piccola manutenzione ai Comuni non escludono la responsabilità della Regione o dei Consorzi quando le opere hanno natura e funzione di bonifica; bisogna distinguere competenze e titolarità del demanio idrico.
  • Chi chiama in giudizio terzi (es. chiamata in garanzia) può essere condannato a rifondere le spese sostenute dai chiamati, salvo diversa specifica causa di soccombenza o compensazione; la responsabilità processuale segue la causalità della lite.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.