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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1580/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che le aveva imposto l'obbligo di dimora per concorso nel trasporto di 358 grammi lordi di cocaina. Contestava l'insufficiente motivazione circa il suo concorso nel reato, sostenendo di aver partecipato al viaggio senza consapevolezza della quantità e qualità dello stupefacente e senza partecipazione attiva, configurando al più mera connivenza non punibile. Inoltre deduceva l'assenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ritenendo che la sua incapacità di autonoma determinazione criminale e la detenzione del compagno escludessero il pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto inammissibile una revisione dei fatti in sede di legittimità salvo che sia denunciata violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione. Sulla sussistenza del concorso, la Corte ha confermato che la presenza consapevole della donna nell'autovettura e il suo ruolo nel fornire un'apparenza di normalità potevano costituire un contributo apprezzabile a rafforzare il proposito criminoso del compagno. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione prognostica del giudice del riesame sulla possibilità di reiterazione, non richiedendosi la previsione di specifiche occasioni; l'obbligo di dimora è stato considerato misura adeguata e proporzionata. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che incrimina la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; nel caso ha costituito la fattispecie penale contestata alla ricorrente (trasporto/detenzione di cocaina).

  • art. 275, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 275, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Riferimento alle esigenze cautelari poste a fondamento delle misure personali (in particolare al pericolo di recidiva o reiterazione del reato); la ricorrente ha contestato l'applicazione di tale requisito e la Corte ha confermato che la valutazione del giudice di merito rientra nei poteri prognostici richiesti dalla norma.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte in relazione al requisito dell'attualità del pericolo: la norma non richiede la previsione di specifiche occasioni di reiterazione, ma una valutazione prognostica basata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro misure cautelari non può limitarsi a rimettere in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal giudice del merito; è ammissibile solo se si denuncia la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione.
  • Per configurare il concorso di persone è necessario un apporto esteriore idoneo e apprezzabile a facilitare o rafforzare il proposito criminoso altrui; la mera presenza non sempre è connivenza penalmente rilevante, ma la presenza consapevole che tranquillizza e agevola il complice può integrare concorso.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di recidiva, si giudica prospetticamente: il giudice valuta modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto ambientale; non è richiesta la previsione di specifiche e imminenti occasioni di reato.
  • Le misure meno afflittive (es. obbligo di dimora) possono essere ritenute adeguate a contenere il pericolo di reiterazione se riducono la mobilità e gli spazi di operatività dell'indagato, anche quando l'iniziativa illecita sia avvenuta in contesti di dipendenza affettiva o di relazione con il coindagato.
  • In casi simili, per difendersi efficacemente occorre documentare elementi obiettivi di non consapevolezza o di assenza di apporto causale (es. dissociazione dal compagno, prima denuncia, elemento probatorio che escluda consapevolezza della sostanza o della quantità, comportamento attivo contrario all'illecito) e fornire elementi sul profilo personale e sociale che riducano la prognosi di rischi di reiterazione.

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