Cassazione Civile, Ordinanza n. 13994/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente, assunto a tempo parziale e poi trasformato a tempo pieno, aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto a vedere ricalcolate le ferie annuali maturate tenendo conto dell’anzianità di servizio dalla data di assunzione e dell’art. 29 del CCNL di categoria, con reintegro del monte ferie e incremento mensile delle ferie dal 2018. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dei criteri ermeneutici contrattuali (artt. 1362 e 1363 c.c.) sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato gli artt. 3, 29 e 63 del CCNL, omettendo di considerare che, nel passaggio da part-time a full-time, la disciplina contrattuale prevedeva una regola specifica per il computo delle ferie; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, perché la Corte d’appello aveva richiamato un precedente dello stesso ufficio senza confrontarsi con le difese della società; con il terzo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo, cioè che le ferie dei lavoratori part-time si computavano ad ore mentre quelle dei full-time a giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo, ritenendo ammissibile la motivazione per relationem quando il giudice di merito richiami un precedente del medesimo ufficio che abbia già esaminato una fattispecie identica e consenta di comprendere l’iter decisionale. Ha invece accolto il primo e il terzo motivo, censurando l’interpretazione data dalla Corte d’appello agli artt. 3, comma 11, e 29 del CCNL: secondo la Cassazione, la clausola sul passaggio da part-time a full-time opera per tutti gli istituti contrattuali, quindi anche per il calcolo delle ferie, e non solo per profili retributivi; inoltre la motivazione impugnata era logicamente incongrua perché non teneva conto della specifica disciplina del comma 18 dell’art. 29 per i lavoratori sempre part-time. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e il rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame del computo delle ferie e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stata invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e delle clausole collettive
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stata invocata per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è stata invocata per denunciare omesso esame di un fatto decisivo
la loro violazione è stata dedotta come errore nell’interpretazione del CCNL; la Corte ribadisce che i contratti collettivi si interpretano secondo i canoni codicistici dell’ermeneutica negoziale
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
consente una motivazione succinta e anche per relationem, purché la decisione sia comprensibile e controllabile
richiamato in tema di requisito della motivazione della sentenza
richiamato quanto alla trattazione in camera di consiglio
art. 29 CCNL 29 luglio 2016 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori
prevede il diritto annuale alle ferie in misura crescente con l’anzianità; per il personale part-time disciplina il calcolo in rapporto alla prestazione minima annua e alla parità di condizioni rispetto al full-time
art. 3 CCNL 29 luglio 2016 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori
il rapporto part-time è regolato dalle disposizioni del contratto per il full-time salvo esclusioni e modifiche; in caso di passaggio da part-time a full-time, i periodi di servizio part-time si computano, per tutti gli istituti contrattuali, in misura percentuale predeterminata
art. 63 CCNL 29 luglio 2016 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori
richiamato dalla società come parte del sistema contrattuale da coordinare con gli artt. 3 e 29
Massime di principio
- La motivazione per relationem è valida anche in appello quando il giudice richiami un precedente del medesimo ufficio relativo a una fattispecie sostanzialmente identica, purché dalla decisione siano ricavabili gli elementi di fatto e di diritto che consentono il controllo della ratio decidendi.
- Nell’interpretazione del contratto collettivo devono essere coordinati, in modo equiordinato, il dato letterale e la ratio del precetto, senza attribuire preminenza assoluta a uno solo dei canoni ermeneutici.
- Se un contratto collettivo prevede, per il passaggio da part-time a full-time, che i periodi di lavoro a tempo parziale siano computati ai fini di tutti gli istituti contrattuali in una determinata misura, tale regola si applica anche agli istituti non retributivi, salvo espressa esclusione.
- Nel calcolo delle ferie di un lavoratore che abbia trasformato il rapporto da part-time a full-time occorre considerare la specifica disciplina contrattuale del periodo lavorato a tempo parziale e il confronto con la disciplina prevista per chi sia sempre stato part-time, al fine di evitare interpretazioni irrazionali o discriminatorie.
- Una clausola collettiva che disciplina il monte ferie deve essere letta in coerenza con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, ma tale principio va applicato secondo il testo del contratto e non in modo astratto o avulso dal sistema contrattuale.
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