Ordinanza n. 271/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Prefetto di Bergamo recante interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto prefettizio, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dal testo emerge che le censure contestavano, tra l’altro, l’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione, la rilevanza degli elementi desunti dal procedimento penale denominato “Transumanza”, la sopravvenuta esclusione di una persona dal capo d’imputazione relativo al reato associativo, la sufficienza del rinvio a giudizio per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e la mancata applicazione delle misure di collaborazione preventiva. La ricorrente richiamava inoltre una recente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato relativa a un’interdittiva adottata nei confronti di altra società e prospettava un effetto domino pregiudizievole sull’attività imprenditoriale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che la Prefettura avesse svolto un’approfondita istruttoria, documentata dai verbali del Gruppo Interforze, e avesse adottato un provvedimento congruamente motivato sulla base di svariati elementi indiziari, non limitati alla qualità di imputato di una persona fisica nel procedimento penale. Ha affermato che gli argomenti riferiti alle vicende penalistiche non sono, in quanto tali, pertinenti alla natura dell’interdittiva e al suo carattere probabilistico. Ha inoltre ritenuto non decisiva l’esclusione della persona dal capo d’imputazione associativo, essendo sufficiente, ai fini dell’art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, il rinvio a giudizio per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Ha considerato congrua e ragionevole la motivazione prefettizia sull’inapplicabilità delle misure di collaborazione preventiva, anche in relazione alla caratura criminale di un coimputato nel procedimento penale. Il precedente cautelare del Consiglio di Stato è stato ritenuto non dirimente, sia per il suo contenuto sia perché l’interdittiva impugnata si fondava su ulteriori elementi. Quanto al periculum, il prospettato effetto domino sull’attività imprenditoriale è stato giudicato ipotetico e privo di attualità. La società è stata condannata al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri e accessori, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
Il giudice ha ritenuto sufficiente, ai fini della fattispecie rilevante per l’interdittiva antimafia, il rinvio a giudizio per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, senza che fosse decisiva la sopravvenuta esclusione dal capo d’imputazione relativo al reato associativo.
Il rinvio a giudizio per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è stato considerato elemento idoneo a integrare la fattispecie richiamata dall’art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011.
La sopravvenuta esclusione della persona dal capo d’imputazione relativo al reato associativo non è stata ritenuta decisiva per il giudizio cautelare.
Massime di principio
- L’interdittiva antimafia si fonda su un giudizio prognostico e probabilistico di possibile infiltrazione mafiosa, sicché la legittimità del provvedimento non dipende dalla sola qualità di imputato né richiede l’accertamento definitivo della responsabilità penale, ma può fondarsi su una pluralità di elementi indiziari adeguatamente istruiti e motivati.
- Nel sindacato cautelare sull’interdittiva antimafia, le vicende penalistiche non sono decisive in sé considerate: assumono rilievo nei limiti in cui siano valutate dalla Prefettura quali elementi del complessivo quadro indiziario rilevante per la prognosi di infiltrazione.
- La sopravvenuta esclusione di una persona da un capo d’imputazione per associazione per delinquere non rende automaticamente illegittima l’interdittiva quando permangano altri elementi rilevanti, tra cui il rinvio a giudizio per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, ritenuto sufficiente ai fini dell’art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011.
- La mancata applicazione delle misure di collaborazione preventiva è legittimamente sostenibile quando la Prefettura esponga specifici elementi fattuali incompatibili con tale misura e la relativa valutazione risulti ragionevole alla luce della gravità e della caratura criminale dei soggetti coinvolti.
- In sede cautelare, il pregiudizio prospettato dal ricorrente deve essere concreto e attuale; un paventato effetto domino sull’attività imprenditoriale, ove meramente ipotetico, non integra un periculum in mora tutelabile.
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