Cassazione Penale, Ordinanza n. 19544/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità per il concorso in una rapina aggravata. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe individuato erroneamente la sua partecipazione al fatto e che la motivazione sarebbe stata illogica perché costruita su una diversa lettura dei dati processuali e su una rivalutazione dell'attendibilità delle fonti di prova. Richiamava anche gli esiti di una consulenza e contestava la correttezza dell'identificazione del ricorrente come concorrente nel reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, sostanziandosi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e della prova, non fosse consentita in sede di legittimità. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva motivato in modo logicamente coerente la responsabilità, richiamando plurimi elementi probatori, tra cui conversazioni in cui il ricorrente risultava interlocutore e riferimenti ricorrenti all'episodio delittuoso, nonché contatti con altro soggetto già ritenuto autore dei fatti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente quale limite al sindacato di legittimità sui vizi di motivazione: la Corte non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito né rivalutare il compendio probatorio.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Norma incriminatrice della rapina aggravata, reato oggetto dell'affermazione di responsabilità contestata nel ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito attraverso una diversa lettura delle risultanze istruttorie o un nuovo giudizio sull'attendibilità delle fonti di prova.
- Il vizio di motivazione è scrutinabile in cassazione solo entro i limiti del controllo sulla coerenza logica e giuridica della decisione, non mediante confronto con modelli argomentativi alternativi esterni alla sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo non manifestamente illogico l'identificazione dell'imputato come concorrente nel reato, il ricorso che miri soltanto a contestare la ricostruzione fattuale è inammissibile.
- La presenza di plurimi elementi indiziari convergenti, quali conversazioni riferibili all'imputato e collegamenti con altro concorrente già identificato, può sorreggere in modo sufficiente la motivazione sull'affermazione di responsabilità.
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